Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27633 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 30/10/2018), n.27633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22814/2013 proposto da:

M.D., M.F., M.P.,

MA.FA., Z.L., M.A., tutti eredi di

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO MASTRANGELO;

– ricorrenti –

contro

T.A., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

CARAGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BERARDINO IACOBUCCI, con delega dell’avvocato PIETRO

MASTRANGELO difensore dei ricorrenti e si oppone alla produzione di

parte ricorrente;

udito l’Avvocato FRANCESCO CARAGNANO, difensore della

controricorrente, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, ha

chiesto ed ha depositato la sentenza originale n. 163/13 notificata

collettivamente ed impersonalmente agli Eredi M.G.

deceduto in (OMISSIS), riportandosi al contenuto della notifica.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 12/04/2013 la corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da M.G. nei confronti di T.A. o A.M. avverso la sentenza depositata il 18/03/2005 con cui il tribunale di Taranto aveva accolto domanda di manutenzione del possesso avviata innanzi al pretore con ricorso depositato dalla signora T. il 16/06/1998 e, per l’effetto, aveva ordinato al signor M. l’arretramento del proprio fabbricato in (OMISSIS) a distanza non inferiore a m. 6,66 dall’antistante edificio della ricorrente. 2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i dichiarati eredi di M.G., signori Z.L. e D., F., P., F. e M.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. A.M. T. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ fondata l’eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività. 1.1. Invero, a fronte della dichiarazione contenuta nel ricorso (p. 2) secondo cui la sentenza impugnata non sarebbe mai stata notificata al procuratore costituito di M.G., T.A.M. ha documentato che la sentenza, in forma esecutiva, è stata invece notificata in data 23/05/13 (cfr. relata in atti a firma di ufficiale giudiziario 63 della sezione di Taranto della corte d’appello di Lecce) collettivamente e impersonalmente agli eredi di M.G., deceduto il (OMISSIS) (cfr. certificato in atti). 1.2. A fronte della produzione del documento attestante la notificazione in fotocopia, con la memoria depositata il 23.3.2018 la difesa dei ricorrenti ha anzitutto “contesta(to) espressamente la conformità della fotocopia prodotta all’originale”. Tale contestazione, in quanto generica, non è efficace quale disconoscimento della conformità tra l’originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perchè possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 c.c.). Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questa corte dà seguito – in via preferenziale rispetto a diverso orientamento – alla giurisprudenza (v. Cass. n. 29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. Ne deriva che non è necessario per il collegio esaminare la sopravvenuta produzione, all’odierna udienza pubblica, e quindi nella prima occasione processuale successiva alla contestazione, dell’originale della relata. 1.3. Assodata per tal via la valenza probatoria – per inefficacia della contestazione – della fotocopia, e comunque stante la produzione dell’originale, dell’attestazione di notificazione della sentenza impugnata collettivamente e impersonalmente agli eredi di M.G., va esaminato il dubbio di incostituzionalità dell’art. 286 c.p.c., formulato con particolare riferimento al principio di parità delle armi nel processo di cui all’art. 111 c.p.c., nella medesima memoria dei ricorrenti depositata il 23.3.2018. Secondo i ricorrenti, il fatto che l’art. 286 cit., comma 1, preveda che se, dopo la chiusura della discussione, si è avuta la morte o la perdita di capacità della parte, la notificazione si può fare a coloro ai quali spetta stare in giudizio “anche a norma dell’art. 303, comma 2” e cioè – nel caso di morte – impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, se la notifica avviene entro un anno dalla morte stessa, si porrebbe in contrasto con il precetto per cui “ogni processo si svolge… in condizioni di parità” dell’art. 111 Cost., cpv. In particolare, mentre i notificanti sarebbero affiancati da difensore tecnico che li assiste nelle decisioni relative al se provocare o no, con la notifica della sentenza, l’impugnazione delle controparti entro il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., gli eredi – per giunta eventualmente ignari, a differenza della parte defunta e del suo difensore, dell’esistenza di un contenzioso – subirebbero un’inaccettabile compressione della loro posizione processuale per il mero ricevimento di una copia di sentenza, vedendosi ridotti i termini per impugnare da sei mesi ex art. 327 c.p.c., a trenta o sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., nella sostanziale inconsapevolezza del significato dell’atto del procedimento e delle sue conseguenze; trovandosi privi dell’assistenza di un professionista legale (a essa – in tesi – non dovendo provvedere il difensore del defunto), la situazione sarebbe aggravata dall’assenza di una previsione codicistica – invece esistente in altre branche dell’ordinamento, come nella L. n. 241 del 1990, art. 3 – che imponga al notificante di inserire in calce all’atto notificato un avvertimento o almeno una menzione circa i termini per impugnare e l’autorità competente per decidere sull’impugnazione medesima. Pare infine evincersi dal tenore complessivo della memoria che i ricorrenti ipotizzino che all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 286 (che per vero, come profilata, pare involgere anche profili di cui all’art. 24 Cost., comma 2) possa porsi rimedio, alternativamente, con una pronuncia additiva della corte costituzionale mediante la quale si introduca l’obbligo o del predetto avvertimento o che alla notifica impersonale e collettiva della sentenza agli eredi si aggiunga (e non, come in atto, si sostituisca – cfr. di seguito) la notifica al difensore del defunto, in virtù dell’ultrattività del suo mandato. 1.4. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 286 c.p.c., nei termini evidenziati, è manifestamente infondata, come pure non sussistono – in quanto esaminabili d’ufficio – le corrispondenti lesioni dei diritti di cui all’art. 47 C.D.F.U.E. e art. 6 C.E.D.U., quali fonti dell’ordinamento per il tramite dei parametri costituzionali che danno a esse ingresso. 1.4.1. Ai fini del convincimento circa la piena compatibilità della disciplina con i diritti collegati al giusto processo è necessaria la ricostruzione delle interrelazioni tra il regime degli effetti processualcivilistici della morte o perdita della capacità della parte e quello della notificazione della sentenza. Se, da un lato, a norma dell’art. 286 c.p.c., la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, verificatasi prima della chiusura della discussione, nella fase attiva del processo, non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta che la notifica della sentenza debba avvenire unicamente presso il difensore della parte deceduta (art. 285 c.p.c.), in base alla regola dell’ultrattività del mandato (v. Cass. n. 4006 del 20/02/2018), d’altro lato, come chiarito dalla pronuncia nomofilattica delle sezioni unite di questa corte n. 15295 del 04/07/2014, nel caso in cui si verifichi, come nel caso di specie, la morte o la perdita di capacità della parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l’altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, può effettuare la notificazione alternativamente – sussistendone i presupposti – agli eredi della parte defunta singolarmente e personalmente nel loro domicilio, oppure a essi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, oppure ancora al procuratore di quest’ultimo, per il principio dell’ultrattività della procura, salvo che quanto a quest’ultima scelta – “non… sia stat(o) intanto notificato dal procuratore… l’evento che è sopravvenuto a menomarne la capacità di difesa” (così sent. n. 15295 cit., nel testo; v. in generale artt. 285 e 286 c.p.c.cit. e Cass. n. 8553 del 5/08/1993, che prefigura l’approdo nomofilattico). In definitiva, in caso di morte della parte la notifica al procuratore costituito per il defunto è una mera facoltà, essendo possibili le predette altre due scelte, quando ne sussistono i presupposti. La legge, poi, interviene per tutelare i diritti fondamentali in rilievo anche quando la morte della parte sopravvenga dopo la notifica della sentenza e prima del decorso dei termini dell’art. 325 c.p.c.: l’art. 328 c.p.c., detta una specifica disciplina protettiva al riguardo al primo comma (cui si affianca un secondo comma relativo agli effetti della morte della parte in relazione al termine ex art. 327 c.p.c., che qui non rileva). 1.4.2. Fermo quanto innanzi, va esaminato – per il caso che il notificante la sentenza la prescelga – se l’alternativa della notificazione agli eredi collettivamente e impersonalmente della parte deceduta nella fase inattiva del processo menomi effettivamente la posizione processuale di costoro, in particolare in relazione al principio di difesa dell’art. 24 Cost., comma 2 e di parità dell’art. 111 Cost., comma 2. Va considerato che, in alcuni casi, tale alternativa può essere l’unica disponibile: ciò che può avvenire, ad es., qualora il difensore del defunto abbia notificato l’evento, così facendo venir meno l’ultrattività del mandato – come ipotizzato nel predetto arresto nomofilattico -, o sia stato egli stesso colpito da un evento di cui all’art. 301 c.p.c. e, allo stesso tempo, sia – per ragioni fattuali o giuridiche – impossibile o estremamente difficile effettuare la notifica agli eredi singolarmente e personalmente. Il legislatore, dunque, è stato chiamato a porre in essere un delicato bilanciamento – che appare pienamente riuscito – tra l’indubbia esigenza di tutelare il diritto di agire in giudizio (in sede di impugnazione) degli eredi della parte defunta, con sufficiente possibilità di rendersi consapevoli delle connesse implicazioni giuridiche, rispetto al ricevimento di una copia di sentenza per la quale decorreranno più brevi termini per impugnare, e la contrapposta esigenza della parte notificante di abbreviare la durata del processo, in armonia con quella ragionevole garantita dallo stesso art. 111 c.p.c.. Fa parte di tale bilanciamento – in particolare dopo la novellazione di cui alla L. n. 69 del 2009, che ha accorciato il termine di decadenza – la proporzione (che appare pienamente sussistente) tra i termini per le impugnazioni in caso di notificazione (trenta e sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.) e il termine di decadenza in caso di mancata notificazione (sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.). 1.4.3. Non è estraneo a tale bilanciamento di valori – nel quale si riscontra, in definitiva, la complessiva conformità della disciplina dell’art. 286 c.p.c., alla costituzione e alle carte Europee – il ruolo del difensore del defunto, niente affatto estraneo alla tutela degli eredi, diversamente rispetto a quanto inteso dai ricorrenti: egli, già titolare della scelta di esteriorizzare o no l’evento concernente il suo assistito defunto (e ciò in evidente correlazione con l’obbligo professionale di contattare gli eredi come in appresso), quand’anche la notifica della sentenza sia per avvenire agli eredi collettivamente e impersonalmente all’ultimo domicilio del defunto, avrà secondo l’id quod plerumque accidit, nell’esercizio dell’alta funzione assegnatagli dall’ordinamento, previamente adempiuto al suo “obbligo professionale di individuare immediatamente i successori… per informarli dello stato della causa, illustrare la strategia difensiva e ricevere disposizioni in merito”, essendo “diversamente responsabile in via disciplinare e in via civile per qualsiasi pregiudizio” (così sentenza n. 15295 cit., nel testo). Tale ruolo del difensore del defunto costituisce, in qualche modo, la cerniera del sistema, non restando quindi – gli eredi totalmente privi di un ausilio professionale giuridico, seppur mirato alle poche scelte essenziali connesse alla fase processuale in questione. 1.4.4. Quand’anche – per ragioni fattuali che non possono che verificarsi eccezionalmente, e che quindi non possono rilevare ai fini delle verifiche di ragionevolezza da effettuarsi – il difensore non abbia potuto adempiere a quanto innanzi, la notificazione di una sentenza anche se priva di indicazioni circa i termini di impugnazione e le autorità da adirsi – non è insuscettibile, diversamente da quanto i ricorrenti deducono, di produrre di per sè un effetto informativo nei confronti del consegnatario presso l’ultimo domicilio, nella probabile relazione che l’ordinamento assume che egli abbia con gli eredi: la (sentenza, infatti, è riconoscibile in quanto tale, recando l’intestazione della repubblica e la pronuncia in nome del popolo (art. 132 c.p.c. e art. 101 cost.), e, poichè contiene – tra gli altri elementi l’indicazione delle parti e il dispositivo, evidenzia mediante questi ultimi con sufficiente chiarezza eventuali declaratorie o condanne a carico del defunto. Ciò posto, e tenuto conto che la notifica è curata da un organo pubblico e imparziale qualificato ausiliare del giudice (l’ufficiale giudiziario), l’informazione sarà conseguentemente garantita dall’obbligo per costui di palesare la sua qualifica e conseguentemente, secondo l’id quod plerumque accidit, dalla consultazione – pienamente esigibile da parte dei destinatari diligenti – di professionisti del diritto che loro espongano le norme in materia di impugnazione nel codice di procedura civile, comunque di ampia accessibilità e prevedibilità rispetto alla generalità degli utenti della giustizia (ciò conformemente alle nozioni in materia sviluppate anche dalla corte e.d.u.). 1.4.5. Ne discende che l’art. 286 c.p.c., si inserisce in un sistema ordinamentale nel suo complesso pienamente conforme al principio di parità di cui all’art. 111 Cost., comma 2, oltre che degli altri parametri di tutela di diritti fondamentali anzidetti. 2. Deriva dalla positiva ricognizione circa la piena validità ed efficacia della norma anzidetta, da applicarsi nel caso di specie, che l’intervenuta notifica del ricorso per cassazione in data 11/10/2013 risulta tardiva rispetto al termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese dei ricorrenti in solido secondo soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti in solido alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 28 marzo 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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