Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27633 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27633
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7941/2014, proposto da:
C.R., B.D., in proprio e quali legali
rappresentanti dell’Hotel Baia Terminus di C.R. & c.
s.n.c., rappresentati e difesi dall’avv. Franco Marcolino ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Carlo
Poma, n. 4 (c/o avv. Antonio Conte);
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 9/18/13 depositata il 15 febbraio
2013 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Fatto
CONSIDERATO
CHE:
C.R. e B.D., in proprio e quali legali rappresentanti dell’Hotel Baia Terminus di C.R. & c. s.n.c., hanno impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), avente ad oggetto (secondo quanto si legge, oltre dall’intestazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, anche dalla lettura dell’atto impositivo, integralmente riportato in ricorso) iva+ilor+irpef (“da imputare ai soci ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e art. 40, + irap 2004”), oltre addizionali regionale e comunale;
contro la sentenza di rigetto della Commissione Tributaria Provinciale hanno proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale;
la Commissione Tributaria Regionale, con il provvedimento impugnato, su richiesta dell’Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), ha dichiarato cessata la materia del contendere in esito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011;
i ricorrenti denunciano la “violazione dell’art. 112 c.p.c., (infrapetizione) per omessa pronuncia che si intende far valere ex art. 360 c.p.c., n. 4”, non essendosi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata sulla parte dell’impugnazione concernente l’accertamento i.r.pe.f. contestato per trasparenza ai soci;
l’Agenzia delle Entrate resiste sostenendo che, secondo quanto già comunicato in sede di definizione agevolata, non essendo mai stati impugnati i diversi accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), riguardanti rispettivamente e in proprio C.R. e B.D., nei loro confronti l’accertamento era divenuto definitivo.
Diritto
RITENUTO
CHE:
i ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia su una parte della domanda, nel presupposto che l’impugnazione dell’accertamento n. (OMISSIS) comprendesse anche i maggiori redditi i.r.pe.f. contestati del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40; sostengono questo assunto considerando che altrimenti il procedimento e le relative sentenze sarebbero stati nulli per violazione del principio del contraddittorio, essendo imprescindibile la partecipazione al giudizio promosso contro l’accertamento di una società di persone la partecipazione dei soci proprio in ragione della stretta connessione fra i redditi imputati alla società e i redditi personali dei soci;
non fanno cenno al fatto che in sede amministrativa e di valutazione della proposta di agevolazione agevolata l’Amministrazione avesse ritenuto definitivi, per mancata impugnazione, i distinti accertamenti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), riguardanti personalmente i soci;
la sentenza impugnata si esprime esplicitamente (in epigrafe) in ordine all’accertamento n. (OMISSIS), ma non si è occupata della portata dell’accertamento e tantomeno ha esplicitamente escluso che esso riguardasse anche l’i.r.pe.f. imputata ai soci;
non risulta dalla sentenza neppure che i contribuenti avessero ricevuto accertamenti separati da quello notificato alla società; che questi non fossero stati impugnati; che l’agenzia delle entrate avesse escluso la definibilità anche della posizione i.r.pe.f. dei soci, in assenza di “pendenza” di lite;
la sentenza – richiamato il numero di RGA del procedimento – ne ha dichiarato l’estinzione, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 46, con indiscriminato riferimento all’intera materia devoluta nel gravame;
non è ravvisabile quindi nella sentenza impugnata l’omessa pronuncia sulla domanda proposta, che al contrario è stata compiutamente delibata;
il ricorso è manifestamente infondato, ponendo surrettiziamente – sub specie di omessa pronuncia su una domanda – una questione di interpretazione del decisum della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019