Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27633 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 27633 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGLI Concetta, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Varriale;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 2 dicembre
2014.

Data pubblicazione: 21/11/2017

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

1. – Concetta Brigli, con ricorso depositato in data 22 marzo

2011, ha chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione, ai sensi della legge n. 89
del 2001, per l’irragionevole durata di un giudizio instaurato dinanzi al
TAR della Campania in data 15 marzo 1994 ed ancora pendente,
avente ad oggetto l’impugnativa di graduatorie di insegnamento.
La Corte d’appello di Roma, con decreto in data 2 dicembre 2014,
ha respinto il ricorso e dichiarato integralmente compensate tra le
parti le spese del giudizio.
La Corte territoriale – richiamato il disposto dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del
2008, e successivamente modificato dall’art. 3, comma 23,
dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 – ha rilevato che nel giudizio
presupposto l’istanza di prelievo risulta presentata solo in data 6 ottobre 2009.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ritenuto la domanda procedibile esclusivamente per il periodo successivo al 6 ottobre 2009 e ha
rilevato che, da questa data sino a quella di deposito del ricorso, il
giudizio presupposto si è protratto per meno di un anno e cinque mesi, ovvero per un periodo inferiore a quello (di tre anni) stimato di durata ragionevole.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello la Brigli ha
proposto ricorso, con atto notificato il 28 maggio 2015, sulla base di
quattro motivi.

Juu

L’intimato Ministero non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.
54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato

dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010) si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il giudizio
presupposto era stato definito con sentenza del 15 giugno 2010 e che
in esso l’istanza di prelievo era stata presentata il 25 settembre 2009.
Applicando l’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel
testo vigente ratione temporis, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’equa riparazione anche per il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo. La modifica introdotta dal d.lgs. n.
104 del 2010 è entrata in vigore il 16 settembre 2010 e non poteva
quindi applicarsi a giudizi presupposti già definiti e, per di più, nei
quali era stata presentata l’istanza di prelievo.
Il secondo mezzo (omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio) lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che
al momento dell’introduzione del procedimento di equa riparazione il
giudizio presupposto era stato già definito con sentenza emessa dal
TAR Campania il 15 giugno 2010.
Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e
15 delle preleggi) la ricorrente censura che la Corte d’appello abbia
applicato retroattivamente la nuova disciplina dell’art. 54, comma 2,
del decreto-legge n. 112 del 1998 ad un procedimento (quello presupposto) definito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del
2010, nel quale era sta presentata istanza di prelievo.
Il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-

ob,

bertà fondamentali.

– 3 –

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta
connessione – sono fondati.
Risulta per tabulas dal decreto impugnato che nel processo presupposto l’istanza di prelievo è stata depositata in data 6 ottobre
2009.
Emerge altresì dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che

la domanda di equa riparazione è stata presentata con ricorso depositato in data 22 marzo 2011 in relazione ad un processo definito con
sentenza del TAR della Campania in data 15 giugno 2010.
In questo contesto, è assorbente considerare che, in tema di equa
riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo,
l’istanza di prelievo, anche quando condiziona ratione temporis la
proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo
della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Cass., Sez. VI-2,
1° luglio 2016, n. 13554; Cass., Sez. VI-2, 27 gennaio 2017, n.
2172).
3. – Pertanto, ha errato la Corte d’appello a ritenere che, per un
processo amministrativo iniziato il 15 marzo 1994 e definito il 15 giugno 2010, in cui è stata presentata l’istanza di prelievo in data 6 ottobre 2009, per il computo della durata ragionevole debba aversi riguardo, anziché all’intera durata del processo sin dal suo inizio, al solo segmento successivo al deposito dell’istanza stessa.
Il ricorso è quindi accolto.
Cassato il decreto impugnato, la causa deve essere rinviata, per
un nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

(Liti\

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 13 ottobre 2017.

OttiUX c2„.

91/4

sano Giudizio&
9,62 NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 1 NOV. 2017

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA