Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27633 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, via M. Dionigi

n. 29, presso lo studio dell’avv. Simona Barberio, rappresentato e

difeso dall’avv. Sardo Giuseppe del Foro di Lamezia Terme per procura

speciale rilasciata a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sez. 10. n. 166, depositata il 6.6.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

con sentenza 6.6.2008 n. 166 la CTR della regione Calabria ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 52 l’appello proposto dall’Ufficio di Lamezia Terme della Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Catanzaro n. 138/05/2005 con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento, emesso nei confronti del contribuente F.R., avente ad oggetto il recupero a tassazione IRPEF ed ILOR per l’anno 1995 di maggiori ricavi e costi indeducibili: i Giudici territoriali sostenevano la genericità dei motivi di appello in quanto meramente reiterativi delle ragioni in fatto e diritto sulle quali era motivato l’avviso di accertamento ed in quanto si limitavano a richiamare quanto già dedotto in primo grado “sostenendo genericamente la infondatezza delle eccezioni del contribuente”;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo due motivi, corredati dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: 1-vizio di violazione ed falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c.; 2-vizio di insufficiente motivazione sul punto decisivo e controverso della “specificità dei motivi di appello”; ha resistito con controricorso il contribuente.

Diritto

RILEVATO IN FATTO

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

“………Ritenuto:

che i motivi, da esaminare congiuntamente attesa la stretta connessione logica, sono fondati. Dall’esame comparativo tra le statuizioni della decisione di primo grado ed i motivi di appello dell’Ufficio – debitamente trascritti nella esposizione del primo motivo di ricorso per cassazione, pagg. 7/14 ai fini della verifica di ammissibilità: Corte cass. sez. lav. 12.5.2020 n. 11477- emerge che il decisum della sentenza di primo grado, dichiarativo della illegittimità dell’avviso di accertamento impugnalo era fondato sulle seguenti rationes decidendi: a) nell’accertamento con adesione, definito dalle stesse parti con riferimento agli stessi tributi dovuti nel precedente anno di imposta, la percentuale di resa del prodotto panificato era stata determinata in misura inferiore rispetto a quella indicata nel PVC in data 2.12.1996 al quale motivava “per relationem” l’avviso di accertamento impugnato; b) la percentuale della resa del prodotto panificato, determinata nell’avviso impugnato, era basata “su mere deduzioni non confortate da necessarie precise valutazioni tecniche estimative”.

L’Ufficio aveva investito detti capi di sentenza con i seguenti mezzi di gravame:

omessa motivazione in ordine all’annullamento dell’avviso anche sulla ripresa a tassazione dei costi indeducibili;

insufficiente motivazione sul punto riguardante la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi, avendo i Giudici di prime cure rilevato che la resa del 30% posta a fondamento dell’avviso di accertamento si discostava ingiustificatamente da quella del 23-25% che le parti avevano concordemente considerato nel precedente anno di imposta e da quella indicata dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo (nella media tra 0-20%), venendo poi illogicamente ed immotivatamente ad annullare “in toto” l’avviso, anzichè limitarsi a ridurre i maggiori ricavi accertati in base ad una delle minori percentuali di resa sopra indicate.

Ritenuto:

– che la eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) formulata dal resistente va disattesa avendo la ricorrente adempiuto agli oneri di indicazione e trascrizione degli atti processuali sui quali il ricorso è fondato (sentenza di primo grado ed atto di appello), trovando applicazione il principio secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento” (Corte cass. 3^ sez. ord. 4.9.2008 n. 22303; id. 3^ sez. ord. 3.7.2009 n. 15628);

– che i motivi di appello come sopra formulati, nel rilevare la carenza di motivazione in ordine al disconoscimento della pretesa tributaria relativa alla ripresa a tassazione di costi indeducibili, ed evidenziando la omessa valutazione di elementi indicali dallo stesso contribuente ai lini di una diversa quantificazione della media percentuale della resa, nonchè la insufficienza della motivazione (nella quale si dava peraltro atto della minore percentuale di resa cui aveva aderito il contribuente) a supportare l’integrale annullamento dell’avviso, investono compiutamente le “rationes decidendo della sentenza di prime cure e rivestono, pertanto, i requisiti di specificità necessari per l’ammissione all’esame del merito, essendo a tal fine richiesto che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime (Corte cass. 3^ sez. 18.4.207 n. 9244; sez. lav. 19.2.2009 n. 4068) e che nell’atto di appello siano stati identificati non solo punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado (Corte cass. 2^ sez. 19.10.2009 n. 22123) …”.

Ritenuto:

che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione e che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Calabria.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Calabria per nuova valutazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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