Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27633 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27633 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 27196-2012 proposto da:
PERCIBALLI ALBERTO PRCLRT49R1OL780Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CLELIA N 45 INT 21, presso
10

o-

v• • •

SIGG MIZZONI/DE PAULIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato TAGLIENTI
PIERLUIGI;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE J DELLO STATO, che lo rappresenta e

4.004~444,4.54.–

Data pubblicazione: 11/12/2013

difende ope legis;

controricorrente

avverso il decreto n. 892/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositatO il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BIANCHINI;
udito l’Avvocato CARUSO Maria Grazia, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato TAGLIENTI
Pierluigi, difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

In fatto ed in diritto
1

Alberto Perciballi, con atto depositato il 30 dicembre 2011, propose ricorso innanzi

alla Corte di Appello di Perugia per sentirsi riconosciuto un indennizzo per il danno non
patrimoniale , ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, da parte del Ministero della
Giustizia, lamentando l’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6,

durata di un giudizio penale che lo aveva visto imputato dei reati di ingiurie, minacce ed
altro , iniziato innanzi al Tribunale di Frosinone e di cui il ricorrente aveva ricevuto
primo avviso, a’ sensi dell’art. 415 bl s cpp , il 15 maggio 2002 e terminato — dopo una
prima sentenza di condanna- innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con sentenza
pronunziata all’udienza del 5 marzo 2010, aveva dichiarato non doversi procedere per
essersi prescritti i reati di incolpazione

2 — La Corte del merito, pur dando atto che l’intero procedimento era durato cinque
anni oltre il tempo ritenuto fisiologico di sei anni, rigettò la domanda in considerazione
del fatto che detta maggiore durata si sarebbe risolta a vantaggio del ricorrente,
garantendogli un esito non condannatorio, avendo la Corte di Appello di Roma
comunque dichiarato infondato l’appello in punto di responsabilità.

3 — Per la cassazione di tale decisione il Perciballi ha proposto ricorso sulla base di un
motivo principale ed uno subordinato, riguardante il capo di condanna alle spese; il
Ministero ha notificato controricorso.

4 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della legge
89/2001 nonché un difetto di motivazione, osservando che la Corte territoriale avrebbe
ritenuto tout court neutralizzato il pregiudizio per l’indebita durata del procedimento
presupposto, in ragione del conseguimento di una sentenza di non doversi procedere per
prescrizione, disattendendo però l’indirizzo interpretativo di legittimità che aggiunge,
come ulteriore presupposto per tale sostanziale

compensati° , che la durata del

procedimento non sia derivata da condotte dilatorie o di strategie sconfinanti con l’abuso
del diritto di difesa; nega altresì il ricorrente che, contrariamente all’assunto della Corte
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§ 1, della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, per l’eccessiva

perugina , fossero addebitabili a sé, come condotte dilatorie, i rinvii richiamati
genericamente nel decreto, dei quali un era dovuto a documentate ragioni di salute.

I.a — Il motivo è infondato in quanto correttamente la Corte del merito ha applicato il
principio ricavabile dalla sentenza Gagliano Giorgi c/ Italia del 6 marzo 2012 della Corte
CEDU (cui adde , in ambito nazionale: Cass. Sez. VI-1 n. 21051/2012, le cui
considerazioni non si ritengono superate dai distiguo operati dall’ordinanza Cass Sez. VI-1

prescrizione, occorrerebbe attribuire a condotte difensive ostruzionistiche dell’incolpato)
secondo il quale non sussiste un pregiudizio per la non congrua durata del procedimento
penale, poi conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato,
stante l’esito, in ogni caso favorevole per l’incolpato, del predetto giudizio, facendo venir
meno, ad un tempo, la presunzione di prova del pregiudizio non patrimoniale e la
suscettibilità di lesione di un interesse patrimoniale.

I.a.1 — A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha omesso di esplicitare — in deroga al
canone di specificità del ricorso, estrinsecantesi nel principio di c.d. autosufficienza- i
tempi processuali del procedimento penale, rapportati al maturarsi della prescrizione, al
fine di consentire di ritenere attribuibile solo alla gestione non avveduta del processo da
parte dell’ufficio giudiziario, lo spirare del termine di prescrizione

I.b — Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del mezzo che
precede, viene denunziata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc,
sostenendosi che la Corte del merito avrebbe basato il rigetto della domanda su un
indirizzo interpretativo della CEDU ( che metteva in rilievo il nesso oggettivo tra durata
,

.

del processo e prescrizione, per ritenere insussistente un pregiudizio da indebita durata

.

del procedimento) successivo alla proposizione del ricorso e di ciò non si sarebbe tenuto
conto nella ripartizione dell’onere delle spese

I.b.1 – Il motivo è infondato, da un lato, perché la riscontrata soccombenza costituiva
canone valido per la ripartizione dell’onere delle spese a carico esclusivo del ricorrente;
dall’altro perché la , implicitamente suggerita, opportunità di una compensazione,
formava oggetto di valutazione discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in
sede di legittimità.

m

c,4telm-al -st-

n. 14729/2013, in merito alla rilevanza che, ai fini del decorso del termine della

— Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle
spese come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in

Così deciso in Roma il 5 0~7 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

euro 292,50 oltre spese prenotate e prenotande a debito

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