Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27632 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2019, (ud. 11/10/2018, dep. 29/10/2019), n.27632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14039-2013 proposto da:

R.Z., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 97,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VEDOVA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARINA LUCCHETTA, ALBERTO

PAGNOSCIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 25/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 25/16/13, depositata il 17.01.2013 e non notificata, la CTR del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Treviso, che aveva accolto il ricorso di R.Z. avverso l’avviso di accertamento notificatogli per il recupero di IRPEF 2003, oltre interessi e sanzioni, derivante dalla plusvalenza generata dalla vendita di terreni da lui effettuata in favore di Immobiliare Collalto s.r.l. al prezzo, dichiarato nel rogito, di Euro 192.000, che l’Ufficio, disattesa la perizia di stima di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, allegata al contratto, aveva rideterminato in Euro 346.937,07 corrispondenti al prezzo al quale la società acquirente, il medesimo giorno, aveva rivenduto i terreni all’Immobiliare Colombo 2000 s.r.l.

2. La CTR riteneva provato l’assunto dell’appellante, secondo cui l’Immobiliare Collalto era una società c.d cartiera, interposta nella compravendita intervenuta fra R. e l’Immobiliare Colombo 2000, allo scopo di consentire al contribuente un risparmio sull’imposta sostitutiva del 4% e l’evasione dell’IRPEF sull’effettivo prezzo di vendita; affermava che tale prezzo era stato correttamente individuato dall’amministrazione in quello dichiarato nel contratto concluso fra le due società, che, essendo stato stipulato nel medesimo giorno ed avendo ad oggetto i medesimi terreni, era idoneo a fondare la presunzione che il prezzo reale percepito da R. fosse quello in esso indicato.

Avverso la pronuncia della CTR del Veneto R.Z. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza per la partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo di ricorso R.Z. lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 112 c.p.c.; deduce che la CTR, non trascrivendo in sentenza le conclusioni delle parti, ha omesso di decidere sull’eccezione da lui sollevata in ordine alla novità, ed alla conseguente inammissibilità, dei motivi d’appello proposti dall’Agenzia, che, dopo avergli contestato con l’avviso una condotta fraudolenta, per aver percepito il corrispettivo della seconda compravendita, avrebbe dedotto per la prima volta in sede di gravame che la fattispecie integrava un abuso del diritto.

4. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e dell’art. 1414 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Premette che l’accertamento circa lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione rispetto a quello effettivamente percepito può considerarsi legittimo solo se fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e lamenta che, nella specie, la CTR si sia limitata a dare atto della ricorrenza della presunzione solo con riguardo al rapporto intercorso fra le società Immobiliare Collalto ed Immobiliare Colombo, senza accertare se egli avesse partecipato alla frode, traendone un effettivo beneficio fiscale; deduce, inoltre, che, esclusa l’interposizione fittizia dell’Immobiliare Collalto, si sarebbero dovuti ravvisare nella specie gli estremi dell’interposizione reale, mentre lo stesso Ufficio sembrava aver escluso questa ipotesi, indicando sia lui che l’Immobiliare Colombo come interponenti, in base ad una ricostruzione palesemente errata, atteso che quest’ultima società non aveva ricavato alcun vantaggio fiscale dal proprio acquisto, gravato da IVA regolarmente corrisposta.

5. Con il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il contribuente ribadisce che la CTR ha fondato la decisione su elementi presuntivi riferibili solo a soggetti terzi, omettendo di dar conto degli elementi gravi, precisi e concordanti che proverebbero la sua partecipazione al disegno fraudolento contestato dall’Agenzia.

6. Con il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e della L. n. 448 del 2001, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali ritenuto che la frode aveva consentito il risparmio delle imposte nella misura del 4% sul corrispettivo della seconda cessione, mentre alla stregua del cit. art. 7, il 4% si versa sul valore di acquisto di cui alla perizia giurata.

7. Il primo motivo è destituito di fondamento.

La tesi sostenuta dall’amministrazione finanziaria in sede di gravame – secondo la quale il rapporto negoziale trilaterale posto in essere si configurava quale abuso del diritto, non ha comportato alcun mutamento dei fatti costitutivi della pretesa, ma solo una loro diversa qualificazione giuridica, inidonea ad integrare novità della domanda ai sensi dell’art. 345 c.p.c., (Cass. nn. 4384/016; 4804/06). Va aggiunto che la configurazione di una fattispecie elusiva (ovvero attuata mediante atti di per se stessi leciti), nella quale si risolve l’abuso del diritto, in luogo di una fattispecie fraudolenta (e dunque ab origine illecita) è del tutto irrilevante in materia di accertamento di II.DD, in cui ciò che conta è che vi sia prova dell’omessa dichiarazione da parte del contribuente di proventi in base ai quali calcolare il reddito imponibile.

8. Il secondo ed il terzo motivo, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono del pari da respingere.

Il ricorrente, muovendo dall’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “l’Ufficio ha fornito elementi sufficienti a comprova della sussistenza del carattere della gravità e della precisione in capo ai terzi”, lamenta in primo luogo che il giudice d’appello si sia arrestato al rilievo della ricorrenza della presunzione in ordine alla condotta fraudolenta posta in essere fra Immobiliare Collalto ed Immobiliare Colombo, senza indicare, però, gli (ulteriori) elementi presuntivi che comproverebbero la sua partecipazione alla frode.

La censura (illustrata nel secondo motivo e ribadita nel terzo) risulta inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata.

Mediante l’affermazione censurata il giudice ha infatti inteso unicamente rafforzare il convincimento già espresso circa la sussistenza della prova presuntiva del maggior prezzo incassato dal R. per la vendita, costituita “dall’inoppugnabile dato obiettivo” del contestuale trasferimento dei medesimi terreni che ne erano oggetto dall’Immobiliare Collalto all’Immobiliare Colombo ad un prezzo di molto superiore a quello dichiarato nel primo rogito; la CTR, in sostanza, ha sottolineato che il contratto stipulato fra le due società costituiva prova presuntiva “anche” della loro partecipazione al progetto fraudolento individuato dall’amministrazione, ovvero dell’interposizione della cd. cartiera nella vendita, al fine di consentire al R. la totale evasione dell’IRPEF sul corrispettivo ricavato, soggetto a tassazione separata, quale reddito diverso, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. g).

Quanto all’effettiva ricorrenza della prova presuntiva, va ricordato che gli elementi assunti dal giudice a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, si esprimano al plurale potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. nn. 12971 e 3276/2018; n. 30803/2017; Cass. n. 16951 del 2015; Cass. n. 8605 del 2015; Cass. n. 656/2014; n. 26341/2009).

Nella specie, peraltro, i giudici territoriali, hanno tenuto conto non solo dell’inoppugnabile dato obiettivo di cui si è appena detto, ma anche della natura di cartiera – non contestata dal ricorrente – dell’Immobiliare Collalto (costituita secondo quanto accertato in sentenza, il 14.07.2003, ovvero appena due mesi prima della vendita).

10. La quarta censura è inammissibile, in quanto il ricorrente è privo di interesse ad impugnare l’affermazione incidentale della CTR secondo la quale egli ha ottenuto un risparmio dell’imposta sostitutiva del 4% sul maggior valore dell’immobile, che appare del tutto eccentrica rispetto all’oggetto del giudizio(limitato alla verifica della legittimità dell’avviso di accertamento in contestazione) e che, comunque, non essendo stata trasfusa nel dispositivo, è priva di qualsivoglia valenza decisoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

In mancanza di costituzione dell’ufficio, le spese anticipate dal ricorrente restano a suo carico.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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