Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27632 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27632 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 23142-2012 proposto da:
TANTALO CONCETTA TNTCCT43L67M031S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo
studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA,
rappresentatA e difesa dall’avvocato DE CESARE
ROBERTO;
– ricorrente –

2013
2227

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

Af….cm—wedtA-ut -ape-

Data pubblicazione: 11/12/2013

difende ope legis;
– controrícorrente

avverso il decreto n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositato il 07/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BIANCHINI;
udito l’Avvocato PAPADIA Alberto Maria, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato DE CESARE
Roberto, difensore della ricorrente, che giunge
successivamente alle conclusioni del P.G.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso t.

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

In fatto ed in diritto
1 – Concetta Tantalo, con ricorso depositato il 28 dicembre 2010 innanzi alla Corte di
Appello di Campobasso, propose domanda, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
contro il Ministero della Giustizia, in conseguenza dell’asserito mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all’art. 6,

5

1, della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia

figli, per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla morte del rispettivo marito e
padre Antonio Ranalletta, deceduto a seguito di un incidente stradale; detta causa era
iniziata con citazione del 24 dicembre 1997 ; era stata definita in primo grado, con
sentenza depositata il 23 novembre 2003; detta decisione era stata impugnata il 23
settembre 2004 e, all’epoca del ricorso ex lege 89/2001, era ancora pendente.

2— La Corte del merito, ritenuta mancante l’allegazione del pregiudizio non patrimoniale
subito, respinse la richiesta

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Tantalo; il Ministero non ha
svolto difese

4 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deduce la ricorrente la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001; dell’art. 111 Costit;
dell’art. 6 della convenzione europea sui diritti dell’uomo, dal momento che non
sussisterebbe alcun obbligo di allegazione del pregiudizio non patrimoniale derivante
dalla durata non congrua del procedimento: il motivo è fondato atteso che se, come la
stessa Corte del merito ha riconosciuto, sussiste una presunzione di prova del predetto
pregiudizio sarebbe semmai la parte pubblica che lo ritenesse insussistente, a dover
dimostrare le condizioni impeditive del relativo diritto: pretendere, come appare statuito
dalla Corte di Appello, una allegazione quale che essa sia – perché la prova della
esistenza del pregiudizio forma oggetto di una presunzione — appare rilievo formale ed
inesatto perché l’allegazione è il presupposto logico di un fatto che poi andrà provato.

II — La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso in
diversa composizione per la decisione sul merito, non essendo la stessa possibile in
questa sede, involgendo l’esame degli atti e degli eventuali comportamento dilatori della
vf,434.4e444

con legge 848/1955, nell’ambito di un giudizio civile , instaurato dalla medesima e dai

ricorrente; il giudice del rinvio provvederà altresì anche sulla ripartizione delle spese del
giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame dalla Corte di
appello di Campobasso che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.

Cosi deciso in Roma il 5 ~2013 / 5

.

),\4,

Il Preside t e

Il consigliere estensore

brio Giudizo
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

Il Di ci 2013

..

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