Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27631 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15287-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 57

presso lo studio dell’avvocato FABIO TOMASSINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO CORONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6682/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio, che aveva rigettato l’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Latina, di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente F.A.M. avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su di una sentenza emessa dal Tribunale di Latina.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza della CTR impugnata era solo apparente, non essendo possibile evincere da essa le ragioni della decisione;

che la contribuente ha presentato controricorso;

che il motivo di ricorso è fondato;

che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4294 del 2018; Cass. n. 107 del 2015) è concorde nel ritenere che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza d’appello ben può essere redatta “per relationem” rispetto alla sentenza di primo grado, purchè essa resti autosufficiente e cioè riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della sua congruenza logico-giuridica; è dunque richiesto che la motivazione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma elabori quest’ultima con modalità autonome, onde consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo;

che, nella specie, la sintetica motivazione della sentenza impugnata è affidata alle seguenti parole: “La sentenza di primo grado non sembra essere scalfita nè dall’appello principale, nè da quello incidentale. La ricostruzione dei primi giudici coglie le incertezze dell’operato dell’ente impositivo rifacendosi all’operato del ctu del giudice civile. Peraltro non sembrano inerenti le richieste incidentali dell’appellata”;

che le scarne parole sopra riportate sono indubbiamente inidonee ad evidenziare il ragionamento valutativo svolto dalla CTR in ordine a quanto rappresentato dal giudice di primo grado, si da far ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta dalle gravi anomalie sopra enunciate, con conseguente sua collocazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo che deve avere una sentenza;

che, pertanto, il motivo di ricorso in esame va accolto; che l’accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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