Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27631 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11987/2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI ISOLA DOVARESE, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’avv. Marco Pietro LOCATI, ed elettivamente domiciliato in Roma,
al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo STUDIO GREZ &
ASSOCIATI s.r.l.;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT LEASING s.p.a., in persona del procuratore speciale, Dott.
P.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al controricorso, dagli avv.ti Cristiano CAUMONT CAIMI,
Giuseppe PIZZONIA e Nicola BORZOMI’ ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla via della Scrofa, n. 57, presso lo studio legale dei
predetti difensori;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4739/23/2018 della Commissione Tributaria
Regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata
in data 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 11/11/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
L’UNICREDIT LEASING s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Isola Dovarese in data 12/02/2015 in ragione dell’omesso versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2012 relativamente ad un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla Europea s.p.a., sostenendo, per quanto qui di interesse, che non era soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era stato riconsegnato ad essa proprietaria successivamente a tale anno d’imposta (in data 08/04/2013).
La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona accoglieva il ricorso.
La sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello sostenendo che ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.
Avverso tale pronuncia il Comune di Isola Dovarese propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui l’intimata replica con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile nella disponibilità del locatore.
Il motivo è fondato e va accolto.
Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.
Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, in data 11/02/2011 e fu restituito in epoca successiva all’annualità di riferimento dell’accertamento IMU.
Ciò premesso, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).
In buona sostanza, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.
Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire ad un orientamento (quello riconducibile a Cass. n. 19166 del 2019) assolutamente minoritario, superato dalle successive pronunce di questa Corte n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate, nonchè dalla recente ordinanza n. 6664 del 2020.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all’esame delle questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020