Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27630 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27630 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 20231-2014 proposto da:
DE PASCALIS RAFFAELE, domiciliato ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SABRINA TEODORA CONTE;
– ricorrente contro

LA
2017
2248

SFINGE

IMMOBILIARE

e

SERVIZI

S.r.l.

in

Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
DRAGONE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

.

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LECCE,
depositato

il

11/07/2014,

Rep.n.

3122/14,

R.G.n.

4567/13;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
t

FEDERICO.

In fatto e diritto.
L’arch. Raffaele De Pascalis propone ricorso per cassazione, con quattro
motivi, nei confronti della Sfinge Immobiliare srl avverso l’ordinanza

del giudice Designato del Tribunale di Lecce depositata 1’11.7.2014 con
la quale, in accoglimento dell’opposizione al decreto di liquidazione
compensi all’odierno ricorrente, veniva liquidato a costui liquidato, in
applicazione dell’art. 12 D.M.30.5.2002, e non anche dell’art.11 dello
stesso D.M., l’importo di 450,00 euro, oltre all’importo di 300,00 curo
per rimborso spese sostenute per collaboratori.
I primi due motivi di ricorso denunciano la nullità del provvedimento
impugnato ex art. 158 cpc in relazione all’ art. 360 n.4) cpc, in quanto
l’ordinanza suddetta era stata emessa da un giudice diverso da quello
funzionalmente competente, con conseguente nullità assoluta derivante
dal vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc.
I motivi che in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente
esaminati, sono infondati.
Nel caso di specie l’ordinanza è stata infatti emessa dal Giudice
Designato del tribunale invece che dal Presidente del Tribunale.
Da ciò discende, come questa Corte ha già affermato, che in questo caso
si tratta non già di una questione di competenza, come nel caso in cui un
provvedimento di competenza del Presidente del tribunale sia emesso
dall’organo collegiale, ma solo di distribuzione degli affari in base alle
tabelle di organizzazione, cosicché la relativa ordinanza è valida
(Cass.4362/2015; Cass. 15-6-2012 n. 9879).
Il terzo e quarto motivo denunciano l’errata applicazione degli artt. 11 e
12 D.M. 30.5.2002, dovendo ad avviso del ricorrente applicarsi alle

1

prestazioni da lui eseguite il disposto dell’art. 11 atteso che l’incarico
affidatogli aveva ad oggetto anche accertamenti ulteriori non compresi
nella previsione dell’art. 12.

I motivi, anch’essi da esaminarsi unitariamente in quanto connessi, sono
infondati.
L’incarico aveva infatti ad oggetto l’accertamento della tipologia e
quantità dei lavori, previo esame dello stato dei luoghi e sulla base del
contratto stipulato dalle parti.
Esso aveva dunque ad oggetto unicamente l’entità dei lavori eseguiti e
non anche una valutazione della loro esecuzione a regola d’arte.
Il riferimento alla tipologia delle opere contenuto nel quesito proposto al
ctu, non muta natura ed oggetto dell’incarico, diretto a determinare il
corrispettivo dell’impresa appaltatrice avuto riguardo alla natura delle
opere eseguite, nè il modo in cui lo stesso fu concretamente espletato,
limitandosi ad una determinazione, meramente quantitativa dei lavori,
mediante utilizzo del computo metrico e diretto esame delle opere in
concreto realizzate.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte una
consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto, come nel caso di specie,
la determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un
appalto, costituisce consulenza tecnica in materia di misura e contabilità
dei lavori, e non anche in materia di costruzioni edilizie, con la
conseguenza che per la liquidazione del relativo onorario si applica l’art.
12 del d.P.R.27 luglio 1988,n.352, che prevede un onorario variabile tra
un minimo e un massimo, e non già l’art. 11 dello stesso d.P.R. – che
prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni – aumentabile

2

fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della
prestazione, ai sensi dell’art.5 legge 8 luglio 1980,n.319 (Cass.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione
delle spese sostenute dalla Sfinge Immobiliare srl, che si liquidano come
da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi 1.700,00 € , di cui 200,00 curo per rimborso spese vive,
oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2017
Il Presidente

17u.

DrPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 NOV. 2017

4655/2006; 9849/2010).

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