Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27630 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27630 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 17243/11 proposto da:

– Florindo STANISCIA ( c.f.
rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Menicacci, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo in Roma, via Crescenzio n. 20, giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente contro

-Condominio ” Sant’Agostino”, in Rapano, via Mulinello 10/d (c.f. 83008950103)
in persona del suo amministratore in carica, Geom. Marco Costa; rappresentato e difeso
dall’avv. Emanuele Quacquaro; selettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Leonardo Lerner in Roma, via Pasubio n. 4
Controricorrente-

avverso la sentenza n. 8490/2011 del Tribunale di Roma, depositata il 27 marzo
2011 e non notificata.
IN FATTO

Data pubblicazione: 11/12/2013

1 – Florindo Staniscia citò innanzi al Giudice di Pace di Roma il Condominio
“Sant’Agostino” di via Mulinello 10/d in Rapallo per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni cagionati all’appartamento di esso attore per la rottura di tubazioni d’acqua
condominiali. Il Condominio si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenza

esclusivo a’ sensi dell’art. 23 cpc . Tale eccezione venne ritenuta fondata con sentenza
pronunziata n. 32349/2008 che fu sottoposta ad appello dallo Staniscia il quale fece
valere in tal modo: a — la carenza dell’indicazione dei fori alternativi previsti dall’art. 20
cpc; b — la non applicabilità alla fattispecie — trattandosi di causa di risarcimento dei danni
da illecito- del criterio di collegamento a base dell’art. 23 cpc;

c — nel merito, la

fondatezza della pretesa, in ragione della dichiarazione ammissiva di responsabilità
dell’amministratore del Condominio contenuta in una lettere spedita , prima del giudizio,
alla compagnia assicuratrice dell’ente di gestione.

2 – Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame dello Staniscia, così
accogliendo l’eccezione — sollevata dal Condominio- di inappellabilità della sentenza del
Giudice di Pace, pronunziata in materia suscettibile del solo ricorso in sede di legittimità,
a mente del disposto dell’art. 339 cpc : ciò, in quanto rilevò che il valore dei danni
materiali era stato esposto in € 441,00 e ritenne che parte appellante non avesse
dimostrato che gli altri pregiudizi , di natura non patrimoniale, avessero un valore tale
che, aggiunto al primo, facesse superare la “soglia” del giudizio necessario di equità a’
sensi del combinato disposto dell’art. 339, III comma e 113, II comma, cpc. Il Tribunale
dichiarò altresì estinto il giudizio in quanto non tempestivamente riassunto innanzi al
giudice indicato come competente.

3 – Per la cassazione di tale decisione lo Staniscia ha proposto ricorso sulla base di un
unico pur se articolato motivo; il Condominio ha resistito con controricorso.

4 – Assegnata la causa al Consigliere designato in sede di valutazione preliminare ex art.
380 bis cpc, è stata depositata relazione — notificata alle parti e comunicata al P.M.- con la

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territoriale dell’adito giudice, indicando quella del Giudice di Pace di Rapano , quale foro

quale si sono innanzi tutto ritenute infondate le due eccezioni pregiudiziali contenute nel
controricorso, conducenti entrambe all’inammissibilità dello stesso e relative: a – alla
carenza di data sia sulla procura marginale sia sul ricorso; b — alla omessa indicazione
della sentenza impugnata in sede di legittimità nel corpo della procura stessa,

quello, a mente del quale il mandato al difensore, incorporandosi nell’atto a cui pertiene
ne viene integrato in termini sia di specialità di procura sia di anteriorità rispetto alla
notifica e posteriorità rispetto alla sentenza impugnata ( cfr. , sul primo aspetto: Cass.Sez.
II n. 3602/2012; Cass. Sez. L n. 15692/2009; Cass. Sez. III n. 26504/2009; Cass. Sez. L.
n. 10539/2007; sul secondo: Cass. Sez. I n. 1496/2007)

5 — Esaminando poi il primo motivo di ricorso — nel quale parte ricorrente aveva dedotto
la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43, 46, 50, 339 e 14 cpc assumendo, da un
lato, che il valore della controversia doveva giudicarsi dalla domanda e che in essa, il
valore del risarcimento dovuto veniva indicato nel limite della competenza ordinaria del
Giudice di Pace; dall’altro che, pur ammessa la restrizione della domanda al di sotto del
limite della pronunzia secondo diritto ( € 1.100,00) tuttavia l’appello sarebbe stato
ammissibile per effetto della riserva contenuta nell’art. 339, III comma cpc per i gravami
diretti a far valere violazioni delle norme sul procedimento; in cui infine si era evidenziato
che comunque sarebbe stata errata la pronunzia di estinzione in quanto la proposizione di
appello sulla declinatoria della sola competenza avrebbe determinato la sospensione dei
termini per la riassunzione- il relatore ha espresso il convincimento della fondatezza del
mezzo

6 – a A tale approdo il relatore è pervenuto negando innanzi tutto che nella fattispecie
parte ricorrente avesse limitato la propria pretesa risarcitoria al quantum conoscibile nel
giudizio necessario di equità, atteso che dal tenore dell’atto di citazione — che costituisce il
principale parametro di valutazione del valore della domanda- riportato nel ricorso,
sarebbe apparso evidente che la causa ( mediante il richiamo al limite di valore della

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osservandosi in contrario che costituisce principio consolidato in sede di legittimità

competenza del Giudice di Pace pari ad € 2.500,00) non poteva che essere ricondotta a
valori superiori a quelli che avrebbero imposto il giudizio di equità, tanto più che la
genericità della quantificazione dei danni subiti — per tale ragione oggetto di censura di
nullità da parte del Condominio- era da ricondurre alla natura di accertamento dell’ an

irrilevanti i richiami al valore della causa esposto ai fini del contributo unificato, avendo
quest’ultima indicazione finalità diversa da quelle definitorie della competenza.

6 – b — Sulla base di tali premesse il relatore ha ritenuto che il ricorso in sede di legittimità
dovesse essere valutato — in forza del principio di conversione del mezzo di
impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile e considerata la
tempestività della prima impugnazione -come regolamento necessario di competenza, in
quanto la sentenza di appello avrebbe deciso sostanzialmente ed esclusivamente sulla
denegata competenza, (richiamando in merito l’arresto di Cass. Sez. III n. 11300/2011) e
che lo stesso dovesse essere accolto in quanto , esaminando la decisione del Giudice di
Pace — che quella competenza aveva negato- se ne sarebbe apprezzata la infondatezza,
non reputandosi applicabile il foro esclusivo di cui all’art. 23 cpc ad una fattispecie in cui
non si controverteva sull’uso o della titolarità dei beni comuni o delle obbligazioni ad essi
conseguenti quanto piuttosto sulla lesione al diritto di proprietà del singolo condomino.

7 — In relazione si è peraltro osservato che il condominio convenuto non avrebbe
specificato la ritenuta competenza territoriale del giudice tenendo conto dei due criteri
concorrenti del forum commissi delicti ( Rapano) e del forum destinatae solutionis facendo
invece ricorso, come appena sopra ricordato, ad un terzo criterio, del tutto errato, con la
conseguenza che l’eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere giudicata
inammissibile, come sostenuto dallo Staniscia nel suo appello.

8 – Ritiene il Collegio di non poter seguire l’ iter argomentativo della suesposta relazione
in quanto a’ mente dell’art. 23 cpc tutte le cause tra condomini sono di competenza del
giudice del luogo ove trovasi l’immobile condominiale ( v. Cass. SS.UU. n. 20076/2006
40~.44,4 zAt
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debeatur che si andava a chiedere al giudice del merito: in questa prospettiva erano parsi

cui adde : Cass. 11008/2011) ed in quanto, nella fattispecie, si controverteva appunto in
merito alle obbligazioni conseguenti ai beni comuni, dal momento che la res litigiosa
riguardava le obbligazioni risarcitorie derivanti dai loro vizi; la competenza per valore poi
si determina a mente della somma richiesta a titolo di risarcimento; quanto poi alla

dell’appello rende la relativa censura insuscettibile di scrutinio per difetto del requisito di
specificità del motivo.

9 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
2.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013 nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

dedotta violazione delle norme sul procedimento, la mancata riproduzione del contenuto

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