Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27630 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10521/2019 R.G. proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Angela

PROVENZANI, ed elettivamente domiciliato in Palermo, alla piazza

Marina, n. 39, presso l’Avvocatura comunale;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri in carica, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4056/01/2018 della Commissione Tributaria

Regionale della SICILIA, depositata in data 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/11/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnativa di diversi avvisi di accertamento in materia di TARSU/TIA per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011, la Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata rigettò l’appello proposto dal Comune di Palermo ed accolse quello incidentale proposto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana annullando gli avvisi di accertamento impugnati là dove sottoponevano a tassazione anche l’area adibita a parcheggio privato, che la CTR riteneva andasse esente dalla tassa sui rifiuti in quanto “i luoghi adibiti al ricovero lato sensu “privato” dei veicoli, non sono idonei (stante la permanenza solo occasionale in loco delle persone) a produrre rifiuti”. Inoltre, ritenendo illegittime le tariffe applicate per determinare la TARSU, in quanto adottate con Delib. n. 108 del 2008 dalla Giunta municipale piuttosto che dal Consiglio comunale, disapplicata la stessa, dichiarava dovuta dal contribuente la TARSU determinata sulla base delle tariffe precedentemente vigenti.

Avverso tale pronuncia il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui le intimate replicano con controricorso.

Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non è stato parte nei precedenti gradi di merito, con la conseguenza che il ricorso dal medesimo proposto, unitamente al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, va dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Palermo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, per avere errato la CTR a ritenere esente dalla TARSU il locale garage sul rilievo che “i luoghi adibiti al ricovero lato sensu “privato” dei veicoli, non sono idonei (stante la permanenza solo occasionale in loco delle persone) a produrre rifiuti”.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto.

Al riguardo questa Corte ha più volte espresso il principio in forza del quale “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione”, gravando sul contribuente il relativo onere della prova (tra le molte, con specifico riferimento a locali garage, Cass., Sez. 5, 26 agosto 2009, n. 17599 e Cass., Sez. 5, 6 luglio 2012, n. 11351; v. anche Cass. n. 8580 del 2017, n. 10634 e n. 12979 del 2019). In particolare al riguardo si è chiarito che “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass., Sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622), non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani (…) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (in tal senso, la già citata Cass. n. 17622/16 e la coeva Cass. 17623/16, nonchè Cass. n. 8580 del 2017).

Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage Cass. n. 1711 del 2017, richiamando Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15 (conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04) ha ritenuto che “in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione”.

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU dell’area coperta destinata a garage, in forza della sola allegazione di detta destinazione, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati e, quindi, va sul punto cassata in accoglimento del motivo di ricorso in esame.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dello Statuto del Comune di Palermo, art. 49, della L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita con L.R. Sicilia n. 48 del 1991, art. 1, lett. a), sostenendo che ha errato la CTR nel ritenere l’incompetenza della Giunta Comunale di Palermo a deliberare le variazioni tariffarie TARSU, disponendo quindi l’applicabilità delle tariffe vigenti anteriormente alla delibera adottata dalla predetta Giunta, che disapplicava.

Il motivo è manifestamente fondato e va accolto alla stregua del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui “In tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g), tuttora applicabile (in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000) perchè recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, comma 2, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l’incompetenza della giunta in materia tariffaria” (Cass. n. 28675 del 2018; conf. n. 28050 del 2019, n. 15619 del 2020 nonchè Cass. n. 8271 del 2020, non massimata).

Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dei motivi di ricorso del Comune di Palermo e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il controricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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