Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. I, 08/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per legge

domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 21

luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” P.L. ha proposto ricorso per Cassazione il 19 luglio 2007 sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli in data 21 luglio 2006 con cui la Presidenza del Consiglio veniva condannata ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 2.800,00 – oltre spese per Euro 450,00 – per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi dinanzi al TAR Campania ed avente ad oggetto competenze in relazione a rapporto di impiego con ente locale. Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c. La Presidenza non ha resistito con controricorso. Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una durata irragionevole del processo di sette anni circa, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si deduce sotto diversi profili l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale. Il motivo e’ fondato, avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 2.800,00 per circa sette anni di ritardo, discostandosi in modo eccessivo dai parametri Cedu, che prevedono un minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

Con il terzo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anziche’ al solo periodo di irragionevole durata. Le censure sono manifestamente infondate, avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art 2, comma 3, lett. A espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111 Cost.) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000,00, in ragione della natura di lavoro della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause siano necessariamente di per se’ particolarmente importanti, con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da Euro mille/00 a Euro millecinquecento/00, salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione, essendo elemento compreso nella valutazione che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

L’esame degli altri motivi, attinenti alle spese, resta assorbito, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso attinente al quantum del danno non patrimoniale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio, con la precisazione che segue in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale;

che, infatti, va data continuita’ al principio recentemente affermato da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato, ben puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio presupposto in sette anni e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00 ad anno (per i primi tre anni) ed di Euro 1.000,00 ad anno (per il periodo successivo) il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 6.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio dei ministri: quanto al giudizio di merito, per l’intero, e, quanto al giudizio di cassazione, nella misura di 1/2, essendo il ricorso accolto solo in parte, compensandosi la restante parte, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere a P.L. la somma di Euro 6.250,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/2 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.200,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimita’, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 550,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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