Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27090-2017 proposto da:
M.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ATTLIO MATACERA;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 547/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 03/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con sentenza n. 1823 del 2009, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.M. nei confronti della ditta Mondomovil, riconoscendo la mancanza di qualità promesse del telefono cellulare acquistato dall’attrice, ordinava alla ditta Mondomovil convenuta di eliminare l’anomalia riscontrata o, in alternativa, di versare all’attrice la somma di Euro 50,00, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite.
In virtù di rituale appello interposto dalla Mondomovil, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 547 del 2017, dichiarava inammissibile l’appello per tardività e condannava l’appellante alle spese del giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro M.C.E., in qualità di titolare della ditta individuale Mondomovil, propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
La P. rimane intimata.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore della società ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
con l’unico motivo parte ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. (previgente), dell’art. 155 c.p.c., comma 5, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (previgente). In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel calcolare i termini entro cui la presentazione dell’atto di appello sarebbe stata da considerare tempestiva, per non aver computato nel termine decadenziale annuale per l’impugnazione della sentenza il periodo feriale.
Il motivo è fondato.
E’ preliminare osservare che, l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nell’indicazione della data di avvenuta notifica della decisione di primo grado, il 10.01.2010, anzichè più correttamente il 10.01.2011, non rileva ai fini della risoluzione in punto di diritto della controversia, trattandosi all’evidenza di mero errore materiale.
Chiarito ciò, va evidenziato che erroneamente il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la tardività dell’appello proposto. In particolare, poichè la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 23 novembre 2009 e mai notificata, a norma dell’art. 327 c.p.c., ante riforma L. n. 69 del 2009 da detta pubblicazione decorreva il termine lungo annuale.
Considerato, dunque, quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza, per considerare l’atto di appello tempestivo, occorre computare oltre all’anno solare, l’ulteriore periodo di sospensione feriale (dal giorno 1 agosto al giorno 15 settembre), per complessivi 46 giorni.
Da siffatto computo si evince che l’ultimo giorno utile per la notifica era l’8 gennaio 2011, che però cadeva di sabato, per cui, ai sensi dell’art. 155 c.c., comma 5, il termine veniva prorogato di diritto al successivo giorno feriale non festivo, ovvero il lunedì 10 gennaio 2011.
E’ infatti pacifico che in tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 stesso codice, comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, giusta il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 3, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cass. 31 marzo 2005 n. 6748).
Ne consegue che la notifica dell’atto di appello, effettuata il 10 gennaio 2011, deve essere considerata tempestiva, pertanto la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Catanzaro, affinchè il giudizio di appello venga esaminato e deciso nel merito.
In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020