Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2763 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 8538-2010 proposto da:
PROMOS S.P.A. C.F. 00794290676, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO,
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giusta delega in atti;
– ricorrente –

3695
contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente

Data pubblicazione: 06/02/2014

e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta
delega in atti;
– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
■•••••••’

elettivamente domiciliato in ROMA,’, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA,
FRASCONA’ LORELLA, giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 794/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 09/12/2009 R.G.N. 801/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato VALENZA DINO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega
FRASCONA’ LORELLA;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
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dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

Svolgimento del processo
Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la Promos s.p.a. si
rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di
accertamento dell’INPS n. 227048486, redatto dagli Ispettori della sede di
Teramo il 22 settembre 2003, sia le cartelle di pagamento che da esso
traevano origine.

PROMOS s.p.a., utilizzando lavoratori con contratto interinale in misura
superiore e per finalità diverse da quelle previste dalla legge 24.6.1997
n.196, fosse incorsa nella violazione della legge n. 1369\60, con la
conseguenza che i lavoratori utilizzati con contratto interinale andavano
“considerati dipendenti” della Promos s.p.a. stessa, con conseguente
“recupero” della contribuzione ritenuta omessa.
In particolare, a parere dell’INPS, il ricorso al lavoro interinale da parte
della società sarebbe awenuto al di fuori delle due ipotesi consentite dal
contratto collettivo applicato (“Carta-Industria” del 13.7.2001) e cioè (cfr.
art. 10), per: 1) esecuzione di un’opera o di un servizio definito o
predeterminato nel tempo; 2) aumento temporaneo delle attività.
La Promos s.p.a., quindi: a) con ricorso del 29.6.2004 impugnava il
verbale di accertamento sopra richiamato, chiedendo che venisse
accertata e dichiarata la legittimità dei contratti di lavoro “interinale”
stipulati con diversi soggetti, con conseguente accertamento negativo del
credito vantato dall’Inps; b) con ricorso del 19.4.2004 impugnava la
cartella di pagamento n. 108 2004 00101731 19 dell’importo di €.
40.011,68 emessa per i relativi crediti contributivi; c) con ricorso del
1.4.2006 impugnava la cartella di pagamento n. 108 2004 0021654 73
dell’importo di €. 3.180,51 emessa per crediti INAIL derivanti dalla stessa
causale di cui al verbale di accertamento richiamato.
Il Tribunale di Teramo accoglieva le opposizioni e dichiarava non dovuti,
sia all’INPS che all’INAIL, i contributi e premi assicurativi richiesti.

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In particolare, col menzionato verbale di accertamento, si riteneva che la

Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS; resistevano la società
Promos e l’INAIL, quest’ultimo proponendo appello incidentale.
Con sentenza depositata il 9 dicembre 2009, la Corte d’appello dét’Aquila
accoglieva sia l’appello principale che quello incidentale, rigettando le
opposizioni in questione.
Per la cassazione propone ricorso la Promos s.p.a., affidato ad unico

Resistono sia l’INPS che l’INAIL con distinti controricorsi.
Motivi della decisione
1.-La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e
10 della L. n. 196\97, nonché dell’arti, comma 5, della L. n. 1369\60
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte aquilana decise la controversia in netto contrasto
con quanto affermato da Cass. n. 2488\08, che escluse che per le
violazioni in questione la sanzione fosse quella dell’imputazione del
rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore, tanto meno con la
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
2-Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già osservato (Cass. 2 luglio 2009 n. 15515) che nel caso
di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente
reiterati in maniera continuativa, è legittima la conversione in un unico
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore ) per violaziont
delle disposizioni della legge n. 1369 del 1960.
L’orientamento risulta confermato dalla successiva giurisprudenza (Cass.
1°febbraio 2013 n. 2413; Cass. 12 gennaio 2012 n. 232), secondo cui in
materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica
previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice e il singolo
lavoratore, dei casi in cui – e dunque delle esigenze per le quali – è
possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti
collettivi dell’impresa utilizzatrice, ovvero l’insussistenza in concreto delle
suddette ipotesi, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal
legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia

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motivo.

dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimità del
contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto
di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l’utilizzatore
interponente a tempo indeterminato, non è sufficiente arrestarsi alla
verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto
al numero delle proroghe consentite, senza verificare l’effettiva persistenza

quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale.
L’evoluzione interpretativa in argomento è già contenuta nella sentenza 23
novembre 2010 n. 23684, chei pur contigua alle argomentazioni svolte
nella precedente pronuncia n. 2488\08 invocata dalla ricorrente,
affermato che / in materia di rapporto di lavoro “interinale”, la mancata
previsione nella legge 24 giugno 1997 n. 196 di un divieto di reiterazione
dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con
lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non
esclude che per la valida stipulazione del contratto di fornitura di lavoro
temporaneo occorrano in ogni caso esigenze produttive temporanee,
essendo ciò imposto non dall’interpretazione della citata legge alla luce
della soprawenuta direttiva comunitaria 1999/70/CEE (che ha previsto
espressamente dei limiti all’istituto), ma dall’essenziale temporaneità
dell’occasione di lavoro che in ogni caso connota la fattispecie, con la
conseguenza che possono configurarsi ipotesi di contratti in frode alla
legge (art. 1344 cod. civ.) allorché la reiterazione costituisca il mezzo,
anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e
impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per
eludere la regola dall’essenziale temporaneità dell’occasione di lavoro.
L’art. 10, comma 1, della legge n. 196\97 prevede, nel caso di contratto di
fornitura ingiustificato, che continua a trovare applicazione la legge n.
1369\60, con la conseguenza che il contratto di lavoro con il fornitoreinterposto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatoreinterponente.

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1,,

delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante

Né può ritenersi che l’espressione “contratto a tempo indeterminato” è
contenuta solo nell’art. 10, comma 2, sicché tale conseguenza non
potrebbe derivare anche dal precedente comma 1. Invero il richiamo del
comma 1 alla leggehl369/60 implica di per sé la dichiarazione di un
contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore-interponente in caso di
fornitura ingiustificata. Mentre l’espressa previsione del comma 2 deriva

due ipotesi: se il vizio di forma riguarda il contratto di fornitura stipulato
dall’utilizzatore il contratto di lavoro a tempo indeterminato si costituisce in
capo a quest’ultimo, consapevole del vizio stesso in quanto stipulante; se il
vizio di forma riguarda il contratto di lavoro temporaneo questo si
trasforma in contratto a tempo indeterminato con la impresa fornitrice,
essendo l’utilizzatore estraneo a questo vizio.
Tale interpretazione non risulta in contrasto con la recente sentenza della
C.G.E. 11.4.13 (C-290\12) laddove ha affermato che la direttiva 1999\70
CE del 28 giugno 1999, e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso il 18 marzo 1999, debbono essere interpretati nel senso che non
si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un
lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale, né al rapporto di
lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e l’impresa utilizzatrice,
posto che solo il rapporto di lavoro concluso “direttamente” con il datore di
lavoro rientra nell’ambito del citato accordo quadro.
Ne consegue che, una volta escluso che la disciplina comunitaria in
materia di contratti a termine (che non prevede specifiche sanzioni per la
loro inosservanza, che sarebbero dunque inapplicabili al diverso caso del
lavoro interinale, deffiandandone la previsione alle legisidzioni nazionali)

riguardi anche il lavoro interinale, non vi è alcuna preclusione per il giudice
nazionale di stabilire l’esatta natura e portata delle obbligazioni nascenti
da tale tipo di rapporto, evidenziandone l’intrinseca temporaneità con la
conseguente configurabilità di ipotesi di contratti in frode alla legge (art.
1344 cod. civ.), allorché la reiterazione costituisca il mezzo, anche
attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa

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solo dall’esigenza di regolare appositamente il vizio di forma, distinguendo

utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere
la regola dell’essenziale temporaneità dell’occasione di lavoro.
3.-11 ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei
controricorrenti, che liquida in E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle

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