Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2763 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 28528-2015 proposto da:
IERONE MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNA BELIAZZI;

– ricorrente contro
CONSORZIO BONIFICA BRADANO E METAPONTO
C.F.80002790774, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI n.5,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CLAUDIO
CIRIGLIANO, che lo rappresenta e difende;

– controrícorren te –

C. J –

-1

C

• 1-

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 291/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA , depositata il
13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11 / 2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 291/1/2015, depositata il 13 aprile 2015, la CTR della
Basilicata rigettò l’appello proposto dalla sig.ra Maria Ierone nei
confronti del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (di
seguito Consorzio) avverso la sentenza di primo grado della CTP di
Matera, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente
avverso cartella di pagamento per contributi consortili relativi all’anno
2011.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi.
Il Consorzio resiste con controricorso.
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione, formulata dal
Consorzio, d’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.
Il ricorso, infatti, risulta essere stato spedito direttamente a mezzo del
servizio postale con raccomandata AR dal difensore della contribuente,
munita di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ric. 2015 n. 28528 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

NAPOLITANO.

Matera all’effettuazione della notificazione diretta ai sensi dell’art. 1
della 1. n. 53/1994.
Dal timbro dell’Ufficio postale, dal quale è avvenuta la spedizione
risulta che essa è avvenuta in data 13 novembre 2015, e dunque nel
rispetto del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327, comma 1,

in data 13 aprile 2015, tenuto conto del periodo di sospensione feriale
dal 10 al 31 agosto 2015, secondo il disposto dell’art. 1 della 1. n.
742/1969, nella sua formulazione applicabile ratione temporis.
Ugualmente è tempestivo il deposito del ricorso per cassazione,
spedito a mezzo posta ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c. e da
intendersi pertanto perfezionato alla data di spedizione del 2 dicembre
2015.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta «omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c. n. 5. Error in procedendo.
Nullità della sentenza», con il quale, di là dall’improprio riferimento al
parametro sopra indicato di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.,
lamenta poi, nel corpo della rubrica stessa e dell’effettiva articolazione
della censura l’ error in procedendo (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c.) consistito nel difetto assoluto di motivazione in ordine sul
motivo di cui all’originario ricorso, espressamente riproposto con il
ricorso in appello, relativo all’erroneo calcolo del

quantum dei

contributi consortili richiesti per l’annualità in contestazione, sulla base
delle stesse richiamate determinazioni consortili
In termini analoghi è formulata dalla ricorrente la censura di cui al
secondo motivo, quanto alla doglianza effettiva di difetto assoluto di
motivazione in ordine al motivo, anch’esso riproposto specificamente
con il ricorso in appello, di erroneità della determinazione
dell’obbligazione contributiva sulla base dell’applicazione del
Ric. 2015 n. 28528 sez. MT – ucl. 22-11-2017
-3-

c.p.c., dal deposito della sentenza della C,TR, non notificata, avvenuto

parametro della rendita catastale.
Ed invero, la pronuncia impugnata, pur dandone atto nella parte
relativa allo svolgimento del processo, tralascia completamente l’esame
delle suddette questioni, soffermandosi unicamente sul tema del
riparto dell’onere della prova in conseguenza della regolare

anche, in relazione al duplice profilo dinanzi menzionato, l’erroneità
della determinazione del quanti” dell’obbligazione contributiva sulla
base degli stessi criteri indicati dal Consorzio.
Posto che l’erronea indicazione formale del motivo non ne pregiudica
l’ammissibilità, laddove l’effettivo parametro di riferimento sia
desumibile dalla concreta articolazione della censura (cfr., tra le altre,
Cass. sez. unite 17 luglio 2013, n. 17931; Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013,
n. 24553), non v’è dubbio che la sentenza impugnata, omettendo
totalmente l’esame dei motivi suddetti riproposti dalla contribuente
con il ricorso in appello, è incorsa su entrambe le questioni nel difetto
assoluto di motivazione, che si converte in vizio di violazione di legge
costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n.
8053).
La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento dei primi
due motivi, ciò comportando l’assorbimento degli altri due, e la causa
rinviata per nuovo esame alla CTR della Basilicata in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
Ric. 2015 n. 28528 sez. MT – ud. 22-11-2017
-4-

approvazione di piano di classifica, laddove la contestazione investiva

giudizio di legittimità.

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