Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2763 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 14/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14889/2013 proposto da:

A.J.R., in proprio e nella qualità di Amministratore

Unico e legale rappresentante della VILLAGGIO POSEIDONE S.A.S. di

A.J. & C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso l’avvocato VALERIA MARSANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO BELVISO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.M.;

– intimato –

contro

CU.SI., A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PANAMA 68, presso l’avvocato GIOVANNI PUOTI, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, giusta

procura speciale per Notaio Dott. S.G. di ROMA – Rep.

n. (OMISSIS);

– resistenti –

avverso la sentenza n. 314/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO SAVERIO BELVISO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

sono presenti, per le resistenti, gli Avvocati GIOVANNI PUOTI e

FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO che non discutono perchè il Collegio

rileva una inesattezza nella procura;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.J.R., socio accomandatario della Villaggio Poseidone sas, ha convenuto in giudizio A.C., accomandante, e C.M., chiedendo l’annullamento della Delib., in data 17 ottobre 2001, che aveva disposto lo scioglimento della predetta società e la nomina del liquidatore nella persona del C..

1.- A questo giudizio (n. 2659/2001) è stato riunito altro giudizio (n. 3669/2002) instaurato da A.C. che aveva chiesto al Tribunale di revocare A.J.R. dalla carica di amministratore e di approvare la sua esclusione dalla società per gravi inadempimenti, con nomina di un amministratore giudiziario.

1.1.- I giudizi, riassunti da Cu.Si. e A.M., a seguito del decesso del loro congiunto A.C., sono stati riuniti e decisi dal Tribunale di Lecce che, in accoglimento delle domande di A.J.R., ha dichiarato inefficaci le delibere di scioglimento della società e di nomina del liquidatore e ha rigettato le domande di A.C..

2.- Il gravame di Cu.Si. e A.M. è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza 26 aprile 2012.

2.1.- La Corte, preliminarmente, ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire delle appellanti, le quali erano succedute a A.C. in qualità di eredi; ha dichiarato l’impugnata delibera valida ed efficace laddove aveva disposto lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (art. 2272 c.c., n. 2, artt. 2308 e 2315 c.c.), a causa di gravi inadempienze contestate a A.J.R., unico socio accomandatario, e della revoca giudiziale del medesimo dalla carica di amministratore su richiesta dell’accomandante; ha confermato la statuizione di inefficacia della nomina del liquidatore; ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

3.- Avverso questa sentenza A.J.R., in proprio e quale legale rappresentante della Villaggio Poseidone, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, notificato a Cu.Si., A.M. e alla Villaggio Poseidone sas, i quali non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Lecce di accoglimento delle domande di A.J.R., sentenza impugnata da Cu.Si. e A.M. con atto di appello inammissibile perchè non notificato alla Villaggio Poseidone personalmente, cioè presso la sede della società, come richiesto dall’art. 330 c.p.c., comma 3, essendo decorso un anno dalla pubblicazione della stessa.

Il motivo è infondato.

La citata sentenza di primo grado è del 27 ottobre 2008 e l’atto di appello è stato tempestivamente notificato il 10 dicembre 2009 (alla società presso i procuratori costituiti in primo grado), cioè nel rispetto del termine di un anno cui si applica la sospensione feriale dei termini. Infatti, stante lo stretto collegamento esistente tra gli artt. 327 e 330 c.p.c., l’impugnazione proposta entro il maggior termine risultante dall’applicazione della sospensione dei termini processuali disposta dalla L. n. 742 del 1969, per tutta la durata del periodo feriale, costituisce pur sempre impugnazione nel termine fissato dall’art. 327 c.p.c. e, pertanto, essa deve essere notificata nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non alla parte personalmente, come previsto dal comma 3 della norma di cui sopra per il diverso caso dell’impugnazione proposta oltre il suddetto termine, se ancora ammessa (Cass. n. 2969/1997).

2.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2284 e 2289 c.c., perchè, al fine di affermare la legitimatio ad causam di Cu.Si. e A.M., la sentenza impugnata aveva valorizzato la qualità di eredi da esse indicata, senza tuttavia considerare che tale indicazione era diretta solo a giustificare infondatamente la loro qualità di socie della Villaggio Poseidone.

Il motivo è inammissibile, non contenendo alcuna specifica censura alla ratio della sentenza impugnata che ha affermato la legittimazione di Cu.Si. e A.M. in quanto eredi.

3.- Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per avere ritenuto che, non avendo A.J.R. eccepito alcunchè al riguardo, fosse precluso l’esame della legittimazione di Cu.Si. e A.M. a contraddire nel giudizio di merito.

Il motivo è inammissibile: il mezzo proposto (art. 360 c.p.c. , n. 5) è inadeguato allo scopo di denunciare la carenza di legittimazione ad agire, cioè un vizio di attività processuale denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c. , n. 4; inoltre, il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata che ha giustificato la legittimazione a contraddire di Cu.Si. e A.M. in quanto eredi e, quindi, succedute nel processo a A.C..

4.- Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2284 e 2289 c.c., per avere affermato erroneamente che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Cu.Si. e A.M. fosse preclusa perchè non riproposta in appello, a norma dell’art. 346 c.p.c., mentre si trattava di una questione rilevabile d’ufficio dal giudice.

Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata fatto applicazione del principio secondo cui le nullità (anche relative alla legittimazione ad agire o resistere in giudizio, laddove abbia costituito oggetto di decisione) si convertono in motivi di impugnazione e devono, quindi, essere specificamente dedotte in sede di gravame, anche a norma dell’art. 346 c.p.c..

5.- Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione per avere affermato la legittimazione attiva di Cu.Si. e A.M. quali eredi, senza che tale qualifica fosse stata spesa dalle medesime nel giudizio.

Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha dato atto della riassunzione dei giudizi da parte delle predette quali eredi, avendo esse depositato il testamento e la dichiarazione di accettazione dell’eredità.

6.- Il sesto motivo denuncia vizio di ultrapetizione per avere ritenuto che fosse consentito ai soci di deliberare lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, nonostante il disaccordo manifestato da uno dei soci ( A.J.R.).

Il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 2272 c.c., n. 2, per avere ritenuto non necessario il preventivo accertamento dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, la cui ricorrenza non è rimessa alla volontà dei soci ma dev’essere accertata dal giudice.

I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili poichè non colgono la ratio decidendi: la Corte d’appello, infatti, ha accertato in concreto la “impossibilità di conservare quella unitaria conduzione aziendale in funzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti che costituisce presupposto indefettibile per la prosecuzione della società”.

7.- L’ottavo motivo denuncia vizio di motivazione per avere desunto l’impossibilità di funzionamento della società e di conseguimento dell’oggetto sociale dall’intervenuta revoca giudiziale del socio accomandatario, nonostante tale revoca fosse stata dichiarata illegittima dal primo giudice.

Il motivo inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che lo scioglimento della società per l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale fosse dipeso (non solo dalla revoca giudiziale del socio accomandatario in sede cautelare ma anche) da valutazioni inerenti agli inadempimenti di A.J.R. e ai gravi dissidi tra i soci, tenuto conto della natura fiduciaria del vincolo societario.

8.- Il nono motivo denuncia vizio di motivazione sulla compensazione delle spese del doppio grado disposta dal giudice d’appello in ragione della reciproca soccombenza.

Il motivo è inammissibile: la sentenza impugnata ha giustificato la compensazione in ragione della reciproca soccombenza, in tal modo esercitando un incensurabile potere discrezionale del giudice di merito.

9.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio (si applica il testo originario dell’art. 92 c.p.c.).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Sussistono le condizioni per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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