Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27629 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18283-2018 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA FONTANELLA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1613/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
P.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 6061/2017, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso preavviso di fermo amministrativo;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,” perchè, secondo il ricorrente principale, la CTR avrebbe, in modo dei tutto contraddittorio, respinto il gravame sul presupposto che fosse necessaria anche la vocatio in ius dell’Ente impositore, oltre o assieme al Concessionario, affermando tuttavia al contempo che nel caso in esame dovesse essere evocato in giudizio il solo Concessionario;
1.2. il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata, dopo aver motivatamente sostenuto e concluso per l’infondatezza dei gravame avverso la sentenza di prime cure (che aveva dichiarato “inammissibile il ricorso, per avere, il ricorrente, evocato in giudizio il solo Concessionario e non già anche l’Ente creditore”), ha poi argomentato “come, nel giudizio di specie, legittimato sia esclusivamente il Concessionario della Riscossione”, rilevando che “la possibilità di chiamare in causa tanto il concessionario quanto l’ufficio…(sussiste)… solo in relazione all’inadempimento relativo all’avviso di accertamento, e non in riferimento ad adempimenti che si svolgono nella fase ulteriore (come, nel caso, il preavviso di fermo amministrativo) e in relazione ai quali l’Amministrazione finanziaria non ha più alcun dominio”, pervenendo così ad una decisione intrinsecamente contraddittoria ed obiettivamente dubbia, perchè fondata su una motivazione in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017);
2. restano assorbiti il secondo motivo, formulato in subordine, ed il terzo motivo di ricorso circa la condanna alle spese di lite in favore dell’appellata non costituita in giudizio;
3. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019