Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27629 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27629 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA I CC-23.0CL5To etb.
sul ricorso iscritto al n.r.g. 17243/11 proposto da:

– Florindo STANISCIA ( c.f.
rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Menicacci, con domicilio eletto presso lo studio
del medesimo in Roma, via Crescenzio n. 20, giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente –

contro

-Condominio” Sant’Agostino”, in Rapano, via Mulinello 10/c1 (c.f. 83008950103)
in persona del suo amministratore in carica, Geom. Marco Costa; rappresentato e difeso
dall’avv. Emanuele Quacquaro; selettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Leonardo Lerner in Roma, via Pasubio n. 4
Controricorrente-

avverso la sentenza n. 8490/2011 del Tribunale di Roma, depositata il 27 marzo
2011 e non notificata.
1 – Florindo Staniscia citò innanzi al Giudice di Pace di Roma il Condominio
“Sant’Agostino” di via Mulinello 10/d in Rapallo per sentirlo condannare al risarcimento

Data pubblicazione: 11/12/2013

dei danni cagionati all’appartamento di esso attore per la rottura di tubazioni d’acqua
condominiali. Il Condominio si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenza
territoriale dell’adito giudice, indicando quella del Giudice di Pace di Rapallo , quale foro
esclusivo a’ sensi dell’art. 23 cpc . Tale eccezione venne ritenuta fondata con sentenza

2 – Il Tribunale di Roma, adito dallo Staniscia, ne dichiarò inammissibile il gravame,
così accogliendo l’eccezione — sollevata dal Condominio- di inappellabilità della sentenza
del Giudice di Pace, pronunziata in materia suscettibile del solo ricorso in sede di
legittimità, a mente del disposto dell’art. 339 cpc.

3 – Per la cassazione di tale decisione lo Staniscia propose ricorso sulla base di un unico
pur se articolato motivo; il Condominio resistette con controricorso.

4 – Assegnata la causa al Consigliere designato in sede di valutazione preliminare ex art.
380 bis cpc, fu di seguito depositata relazione — notificata alle parti e comunicata al P.M.che concluse per la parziale fondatezza del ricorso; trattata la causa all’adunanza del 19
marzo 2013, nella coeva camera di consiglio il Collegio andò di contrario avviso,
rigettando l’impugnazione.

5 — Nelle more tra detta decisione ed il deposito del provvedimento fu richiesta una
riconvocazione del Collegio per alcuni approfondimenti argomentativi ma la nuova
riunione, pur fissata, non potè aver luogo per il decesso del Presidente dr. Giovanni
Settimj: in ragione di ciò fu nuovamente fissata, innanzi a diverso Collegio, adunanza per
la discussione del medesimo ricorso.

6 — Poste tali premesse ritiene la Corte che la disposta nuova adunanza si appalesi
ultronea e non confacente alla vicenda processuale come sopra articolatasi , stante la
perdurante efficacia della decisione in precedenza deliberata e la sopravvenuta
immutabilità del Collegio che l’adottò, pena, altrimenti, l’emissione di un provvedimento
viziato da radicale invalidità.

7 – Ne deriva così che deve pervenirsi all’emissione di una ordinanza di non doversi

pronunziata n. 32349/2008

procedere ad una nuova trattazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Dichiara non doversi procedere

Suprema Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2013 nella camera di consiglio della VI sezione della

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