Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27628 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18279-2018 proposto da:
D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA
FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GIUSTIZIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 297/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. D.F.E. impugna per cassazione la misura della liquidazione delle spese di lite effettuata, in suo favore, dalla CTR nella sentenza indicata in epigrafe di accoglimento dell’appello proposto contro la sentenza della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso contro il provvedimento, emesso da Equitalia Giustizia S.p.A., di irrogazione di sanzioni per omesso versamento CUT;
2. Equitalia Giustizia S.p.A. è rimasta intimata;
3.1. con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4, del Ministero della Giustizia, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.” avendo la CTR “operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva del primo e del secondo grado di giudizio nella misura di Euro 250,00” ed “una liquidazione in misura… inferiore ai parametri medi, ed anche minimi,… previsti nella tabella 1-2 allegata al D.M. n. 55 del 2014 senza motivare… le ragioni di tale riduzione e, comunque, in misura non comprensiva delle spese vive sostenute”;
3.2. il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in effetti la CTR proceduto alla liquidazione delle spese di lite in termini complessivi ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie per essere stata la liquidazione qui censurata, operata con sentenza del 21.11.2017 (depositata in data 22.1.2018), con riferimento allo scaglione compreso fino ad Euro 1.100, nel quale rientra l’ammontare delle sanzioni applicate (Euro 60), cui deve farsi riferimento, risultando la statuizione resa dalla CTR sul punto limitata a complessivi Euro 250 per il doppio grado, in misura che non corrisponde al compenso dovuto, da computarsi, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, tra il minimo ed il massimo delle tariffe e, pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn. 18167/2015 e 2386/2017), applicandosi i parametri per tre fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale. non essendovi prova di espletamento di fase istruttoria e/o trattazione), ridotti della metà in ragione del modesto rilievo della controversia, secondo la disciplina del D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo all’unitarietà del processo concluso nel vigore della succitata disciplina (cfr. Cass. sez. unite 12 ottobre 2012, n. 17406);
3.3. non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere quindi decisa nel merito con liquidazione delle spese di ciascun grado del giudizio di merito, ed il compenso va quindi fissato, per ciascun grado giudizio, in Euro 220,00, cui vanno aggiunti Euro 37,50 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso attribuito per ciascun grado di giudizio, ed accessori, se dovuti;
4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito relativamente alla liquidazione delle spese di lite, condanna l’intimata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito, liquidate come da motivazione; condanna altresì l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 255,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% su detti compensi, ed accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019