Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27628 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27628 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 7495-2014 proposto da:
CIVITARESE IDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CONFALONIERI l, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCA PALMA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA GRAZIA D’ANGELO;
– ricorrente contro

RAIA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P.
2017
2246

DE’

CALBOLI

FRANCESCO

54,

presso

PAPANDREA,

lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

dall’avvocato ANTONIO DE MARCO;
– controricorrente nonché contro

DRAGANI NICOLA, D’ALESSANDRO NICOLA;

Data pubblicazione: 21/11/2017

- intimati _e

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depet-ar.t.-a
il 30/01/2014, Rep.n. 179/14, Cron.n. 682/14, R.G.a.c.
n. 2335/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

FEDERICO.

consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO

Esposizione del fatto
Ida Civitarese propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei
confronti del geometra Luigi Raia, nonché di Nicola Dragani e Nicola

D’Alessandro, avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti, resa il
30.1.2014, nel procedimento sommario di cognizione avente ad oggetto
l’opposizione ex art. 170 Dpr 115/02 al decreto di liquidazione compensi
al ctu, geometra Raia, proposta dalla Civitarese, con la quale è stato
integralmente confermato il decreto del giudice unico della sezione
distaccata di Ortona.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 115 cpc e dell’art. 56 nn. 1 e 2 Dpr 115/02, nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, per avere il Tribunale riconosciuto, confermando il decreto
di liquidazione opposto, spese documentate e liquidabili per 1.250,00
euro, pur se nessun documento di spesa era stato prodotto.
Il motivo è inammissibile per novità della questione , atteso che non
risulta che in sede di opposizione l’odierna ricorrente abbia
specificamente contestato la mancata documentazione delle spese
liquidate al Ctu nel decreto impugnato.
In ogni caso il Tribunale con apprezzamento di fatto, non censurabile nel
presente giudizio, ha accertato l’esistenza di spese documentate per un
importo di 1.250,00 curo.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
112 cpc e del combinato disposto degli artt. 49 e 56 Dpr 115/02,
lamentando che il giudice del reclamo abbia erroneamente ritenuto che

1

nella liquidazione complessiva del ctu fossero ricomprese le spese
relative a compensi erogati ad altri ausiliari dal ctu.
Il motivo è inammissibile per carenza di decisività.

Il Tribunale, in sede di opposizione, con valutazione di merito
adeguatamente motivata e che non è dunque sindacabile nel presente
giudizio, ha infatti ritenuto la congruità del compenso complessivamente
liquidato dal primo giudice al ctu, e che comprendeva le spese
documentate, relative ai compensi corrisposti agli ausiliari, non
contestate dall’opponente.
Appare dunque irrilevante che l’ammontare liquidato dal primo giudice
fosse stato considerato quale compenso per il ctu ovvero quale importo
comprensivo del rimborso per gli ausiliari , come peraltro ritenuto, con
valutazione di merito, fondata su motivazione logica, adeguata e coerente
nell’ordinanza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia l’omesso
esame di un punto decisivo della controversia con riferimento alla
liquidazione al ctu del maggior importo previsto per la “prima
vacazione” anche a quelle successive è fondato , atteso che tale
contestazione, secondo cui l’importo della prima vacazione sarebbe stato
conteggiato per venticinque volte con conseguente maggiorazione
dell’importo liquidato, non risulta essere stata presa in esame nel
provvedimento impugnato.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 52 n.2) Dpr 115/2002
nonché l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione alla liquidazione in favore del ctu per

2

chiarimenti, attività per la quale non avrebbe dovuto essergli riconosciuto
alcun compenso.
Pure tale motivo non ha pregio.

Il tribunale ha infatti chiaramente evidenziato che non vi era stata una
originaria incompletezza dell’elaborato peritale del ctu, da cui potesse
discendere la necessità di chiarimenti, ma una vera e propria richiesta di
ampliare l’originaria indagine su un diverso aspetto.
Il ctu, secondo quanto accertato con valutazione di merito dal Tribunale,
aveva dovuto svolgere altri accertamenti per rispondere all’ulteriore
quesito postogli, per il quale aveva dovuto servirsi dell’opera degli
ausiliari, previa autorizzazione da parte del giudice.
Ferma dunque la valutazione di congruità del compenso
complessivamente liquidato in relazione all’attività svolta dall’ausiliario,
il Tribunale ha accertato che l’ulteriore compenso era fondato non già su
meri chiarimenti, ma su una ulteriore, specifica attività svolta dal ctu, al
fine di evadere un autonomo e diverso quesito non ricompreso
nell’incarico iniziale.
In conclusione, respinti il primo, secondo, quarto e quinto motivo di
ricorso ,va accolto il terzo motivo.
Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, anche ai
fini della liquidazione delle spese del presente giudizio .
P.Q. M.
La Corte rigetta il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso.
Accoglie il terzo motivo.
Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto.

3

Rinvia la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Chieti, in persona di diverso
magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente

Così deciso in Roma il 21 settembre 2017

(L

)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Il Presidente

giudizio.

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