Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27627 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18190-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANITA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10454/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 516/2015, con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.F.M. avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP IVA 2007;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ” perchè, secondo l’Agenzia ricorrente, la CTR avrebbe reso motivazione meramente apparente laddove aveva ritenuto ricorrere un’ipotesi di accertamento integrativo e non parziale, come sostenuto dall’Ufficio, ed aveva affermato che fosse mancata la prova dell’autorizzazione alle indagini bancarie sebbene l’Agenzia avesse fornito tale prova;

1.2. il motivo è infondato in quanto si scorge appieno dal complessivo contenuto la ratio decidendi posta a base della sentenza, collegata all’esistenza di un accertamento integrativo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, illegittimamente emesso dall’Amministrazione in quanto già in possesso, con il primo accertamento, “del dato fatturale consistente nei costi dichiarati…(dal)… contribuente”, il che rendeva possibile “già prima dell’emissione del secondo avviso di accertamento del 2012 attivare le indagini bancarie per effettuare un’operazione di controllo a tappeto sui costi residuali giudicati “anormali””;

1.3. la CTR, sulla base di tali presupposti, ha inoltre ritenuto “superflua ogni considerazione sulla autorizzazione all’accertamento sui conti bancari” aggiungendo comunque che tale prova non era stata fornita in giudizio dall’Ufficio;

1.4. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare tra le sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione dell’art. 41 bis e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente annullato l’accertamento bancario notificato nel 2012 per assenza di elementi nuovi, che non fossero astrattamente conoscibili in precedenza, sebbene tale requisito non fosse richiesto per legittimare un accertamento generale successivo ad uno parziale, quale era quello emesso nel 2011, riguardante esclusivamente il recupero IVA indebitamente detratta;

2.2. il motivo è fondato atteso che, da quanto riportato in ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, emerge che l’accertamento relativo all’avviso notificato nel 2011 riguardava esclusivamente il recupero dell’IVA indebitamente detratta per l’acquisto di un autoveicolo, con conseguente legittimità del successivo accertamento, oggetto del presente giudizio, relativa a maggiori ricavi non dichiarati per movimenti bancari ingiustificati;

3. è inammissibile il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto necessaria l’autorizzazione relativa alle indagini bancarie, in quanto trattasi di affermazione che non costituisce all’evidenza una ratio decidendi, ma una mera argomentazione ad colorandum, essendo la decisione basata sull’illegittimità dell’avviso di accertamento in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

4. per quanto fin qui osservato il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, respinto il primo e dichiarato inammissibile il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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