Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27627 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 27627 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 26073-2014 proposto da:
ESINA PNEUMATICI S.r.l. (già ESINA PNEUMATICI S.n.c.),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,
rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA
MONTECCHIANI, MARCO POLITA;
– ricorrente 2017
2243

contro

COMUNE JESI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO TANA 59,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MATTIOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MERCURI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

nonchè contro

BRUTTI ENRICO S.r.l. (già ENRICO BRUTTI & C. S.n.c.),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente

domiciliato

in

ROMA,

LUNGOTEVERE

FLAMINIO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA

BARIGELLETTI;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 744/2014 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO.

LETTIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO

Esposizione del fatto
Il Tribunale di Ancona, sez. stacc. di lesi, respingeva la domanda di
risarcimento dei danni proposta dal Comune di lesi avverso la Brutti Ennio &

c. snc in relazione al furto di un autoveicolo consegnato all’autoriparatore;
rigettava altresì la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti
della Esina Pneumatici snc.
La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal Comune nei confronti della
Brutti Ennio snc e condannava altresì la Esina Pneumatici snc a tenere indenne
la prima dalla somma corrisposta al Comune a tale titolo.
La Corte territoriale, in particolare, affermava che, secondo il consolidato
indirizzo di legittimità, la sopravvenuta sottrazione del mezzo non faceva venir
meno il nesso eziologico tra obbligo di custodia del depositario e mancata
riconsegna del mezzo stesso, non potendo ritenersi che il furto possa
considerarsi evento eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Affermava, pertanto, la responsabilità della Brutti nei confronti del Comune e ,
conseguentemente, quella della Esina snc, nel cui piazzale il veicolo era stato
materialmente collocato, nei confronti della Brutti.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a tre motivi la
Esina Pneumatici srl.
La Brutti Enrico srl ( già Enrico Brutti & c. snc) ha resistito con controricorso
ed ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Il Comune di lesi, a sua volta, ha resistito con controricorso.
Il P.G. dott. Alessandro Pepe ha concluso ex art. 380 bis cpc per il rigetto del
ricorso.
Considerato in diritto

1

Il primo motivo del ricorso principale denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo in violazione dell’art. 360 n.5) cpc, in relazione alla statuizione con la
quale la Corte d’Appello ha condannato la ricorrente a tenere indenne la Brutti

srl, dell’importo al cui pagamento quest’ultima era stata condannata,
omettendo di esaminare il fatto decisivo costituito dalla mancanza di un
rapporto contrattuale da cui derivasse un obbligo di custodia del bene a suo
carico.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha infatti apoditticamente affermato la responsabilità di
Esina Pneumatici srl nei confronti della Brutti Enrico, omettendo di esaminare
la questione, fatta valere nel giudizio di appello dalla odierna ricorrente, ed
avete ad oggetto la mancanza di un rapporto contrattuale tra la società Brutti ed
essa ricorrente e comunque l’assenza di alcun vincolo, di natura contrattuale o
extracontrattuale, a suo carico in ordine alla custodia del mezzo per cui è causa.
Si tratta di omissione che ha carattere di decisività in quanto ha ad oggetto lo
stesso fatto costitutivo della responsabilità della odierna ricorrente nei
confronti della società Brutti e che risulta ritualmente sollevato dalla ricorrente
medesima nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1768 e
1780 c.c., in relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione con cui la
Corte territoriale ha affermato che non era né imprevedibile, né inevitabile che
il veicolo depositato venisse sottratto con la semplice effrazione del cancello e
manipolazione del circuito di accensione.
Il motivo è infondato.
Come si è già evidenziato, la Corte territoriale, escluso che la richiesta di
asporto del mezzo costituisse elemento idoneo ad interrompere il nesso tra

2

obbligo di custodia e mancata riconsegna, con valutazione di merito
adeguatamente motivata e dunque sottratta al vaglio di legittimità, ha ritenuto
che non fosse stata fornita la prova liberatoria, in capo al depositario, costituita,

secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, dalla imprevedibilità ed
inevitabilità della perdita della cosa (Cass. 15364/2006); e ciò in
considerazione della inidoneità delle concrete misure adottate da colui che
aveva la custodia materiale del mezzo ad impedirne l’asporto: considerata la
semplicità di efferazione del cancello di recinzione, la sottrazione del veicolo
non poteva dunque ritenersi imprevedibile né inevitabile.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in
relazione all’art. 360 n.3) cpc, nonché degli artt. 163 e 164 cpc, in conseguenza
del mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della domanda di chiamata
in garanzia, riproposta in appello, per carenza dei relativi presupposti.
Pure tale censura è infondata.
Premesso che la Esina, regolarmente costituitasi nel giudizio di primo grado,
non allega di aver sollevato in quella sede l’eccezione di nullità della editio

actionis, né di aver richiesto l’integrazione della domanda ex art. 164 comma 5
cpc, deve invero ritenersi che il contraddittorio si sia regolarmente perfezionato
sulla domanda di garanzia, peraltro chiara nel suo presupposto, costituito dallb. ,
consegna del veicolo alla ricorrente al fine di eseguire le riparazioni riguardanti
l’assetto direzionale del veicolo stesso.
Passando al ricorso incidentale proposto dalla Brutti Enrico srl, con l’unico
motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1768 e 1780
c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3) cpc, per aver erroneamente affermato la sua
responsabilità nei confronti del Comune, pure se il veicolo era stato
materialmente trasferito presso la Esina Pneumatici. Secondo la prospettazione

3

della società ricorrente, in conseguenza della consegna del veicolo al terzo
chiamato si sarebbe instaurato un rapporto diretto tra Comune ed Esina, con
esclusione di ogni obbligo di custodia in capo alla Brutti.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione ,
nel merito, di un apprezzamento della Corte territoriale, la quale con
motivazione logica, coerente ed adeguata ha ritenuto l’esistenza di un rapporto
contrattuale diretto tra Comune di lesi e Brutti srl ed ha escluso che la
comunicazione del trasferimento del veicolo presso altro soggetto, la Esina
Penaumatici, fosse idonea a far sorgere un rapporto contrattuale diretto
quest’ultima società ed il Comune di lesi, che aveva affidato alla Brutti l’opera
di riparazione del mezzo.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, respinti gli
altri due. Va invece rigettato il ricorso incidentale proposto dalla Brutti Enrico
srl.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d’Appello
di Ancona, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinge il secondo e
terzo motivo.
Rigetta il ricorso incidentale.

4

Cassa la sentenza impugna in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte
d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 , dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2017
Il Presidente

att:o GidiZiiO

liquidazione delle spese del presente giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA