Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27627 del 11/10/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/10/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 11/10/2021), n.27627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29619/2014 proposto da:
VINPE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Caroncini 51, presso lo
studio dell’avvocato Persico Giuseppe, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Vozza Angelo, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2611/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/09/2021 dal consigliere Dott. RUSSO RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De
Matteis che ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo,
rigettati i restanti, in subordine estinzione, conseguenze di legge;
udito per il controricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che si
e’ riportato.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La società contribuente ha opposto un atto di rettifica e liquidazione di imposta di registro con il quale l’Agenzia, in riferimento all’atto di cessione di azienda registrato il (OMISSIS) ha rettificato il valore dell’avviamento e della componente immobiliare ceduta. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR su rilievo che essa ricorrente avrebbe riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminati dai giudici di primo grado senza aggiungere alcun riferimento e contestazione alle motivazioni della sentenza; inoltre il giudice d’appello ha ritenuto la correttezza dell’atto impositivo Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso.
In data 29 luglio 2021 la società contribuente ha depositato un’istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata, rappresentando che la società ha chiesto di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e ha pagato in unica soluzione l’importo richiesto da Equitalia, allegando il relativo bollettino postale (il pagamento risulta effettuato il (OMISSIS)).
Pertanto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021