Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27626 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18173-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2524/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello erariale contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 336/2015, la quale aveva accolto l’impugnazione di B.P. avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, notificato in data 4.6.2014, usufruendo del raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 è fondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella formulazione anteriore alla novella apportata dal D.Lgs. n. 128 del 2015” per avere la CTR respinto l’appello sul presupposto che la disciplina del raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento potesse trovare applicazione soltanto se fosse stata presentata la denuncia penale prima della scadenza del termine ordinatorio;

1.2. quanto alla questione del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, va menzionata la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, “senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016);

1.3. nelle citate pronunce questa Corte ha avuto cura di precisare che “non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza”, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice;

1.4. tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, nè dall’intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando “nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)” (Cass. n. 16728/16, cit.);

1.5. pertanto, ai fini IRPEF il motivo di ricorso è fondato avendo la CTR escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini sulla base della mancata produzione, da parte dell’Ufficio, della denuncia presentata ai sensi dell’art. 331 c.p.p.;

2.1. è assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo relativo all’acquisizione della notitia criminis dall’Autorità Giudiziaria in data 10.3.2010, quindi entro il termine ordinario di accertamento fissato nei 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione per l’anno 2006;

3. conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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