Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27626 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/22/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DISTACCATA di PARMA del 16/09/08,

depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 74/22/2008, che ha confermato la decisione di primo grado, della commissione provinciale di Reggio Emilia, accogliendo un’istanza di rimborso di A.M. D., medico convenzionato col s.s.n., di somme versate a titolo di Irap negli anni dal 2000 al 2003 compresi. L’intimata non ha svolto difese.

2. – La sentenza motiva con la considerazione che la contribuente ha svolto la propria attività con beni strumentali di modesto valore e senza ausilio di dipendenti e collaboratori, e dunque in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

3. – La ricorrente agenzia censura la statuizione con un motivo, inteso a sostenerne un vizio di motivazione sul fatto controverso decisivo. Il quale sarebbe consistito nell’avere la commissione omesso ogni valutazione sull’incidenza di complessive voci di spesa (per quote di ammortamento e bei mobili, per beni immobili, compensi corrisposti a terzi e consumi) e sull’esistenza dello studio professionale, corrispondente, per l’esercente la professione medica in regime di convenzione, ai requisiti indicati dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22.

4. – Il motivo appare inammissibile per genericità e inerenza al merito, posto che la commissione territoriale, facendo riferimento all’accertato svolgimento di attività medica, da parte della contribuente, con impiego di beni strumentali di modesto valore e senza ausilio di dipendenti, ha mostrato di considerare – diversamente da quanto nel motivo affermato – l’aspetto inerente alla prova della inesistenza del presupposto impositivo ai fini dell’Irap dovendo rammentarsi che, in tema, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati col s.s.n., di uno studio avente le caratteristiche indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale reso esecutivo col citato D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale; donde, essendo essa obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non può integrare di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione caratterizzante il presupposto impositivo (cfr. per tutte Cass. n. 24953/2010; n. 25915/2010; n. 10240/2010).

A fronte di un simile accertamento, il motivo pertanto si infrange – nel riferire di quote di capitale (per ammortamento di beni e spese varie) non valutate – con la difforme considerazione di merito (in questa sede non direttamente sindacabile) circa, invece, la non rilevante entità delle stesse voci, in vista della affermazione di inesistenza di un plusvalore costituito nella (e rappresentato dalla) organizzazione autonoma.”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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