Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27626 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18034-2019 proposto da:

E.V., E.G., B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIO CRISCUOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERPAOLO BARRETTA;

– ricorrenti –

contro

FINO 2 SECURITISATIONE SRL già ARENA NPL ONE SRL e per essa DOBANK

SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO FARSETTI;

– controricorrente –

contro

ENTE MUTUALISTICO FONDO MAVERGIP, ENTE MUTUALISTICO FONDO MARLINDA,

ENTE MUTUALISTICO FONDO OLIMPUS, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, SANTA

MONICA COMPAGNIA ITALIA PREVIDENZA S.M.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 996/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I ricorrenti, E.V., E.G. e B.G. hanno prestato fideiussione personale a favore della società Fratelli E. srl, debitrice della Banca di Roma spa, poi Unicredit, che è ora la parte in causa.

Quel debito è stato poi accollato dalla (OMISSIS) srl, in seguito fallita.

In sostanza, la Banca di Roma, ora Unicredit spa, poichè il debito da parte della Fratelli E. e quindi della (OMISSIS) srl non era stato adempiuto, ha citato in giudizio gli attuali ricorrenti, per la garanzia personale da costoro prestata.

I ricorrenti, invero, avevano conferito il loro intero patrimonio in alcuni fondi gestiti da un soggetto terzo, la “Santa Monica Compagnia Italiana di Previdenza”, atto che Unicredit ha ritenuto elusivo del diritto di credito.

Pertanto, la banca ha proposto nei confronti dei ricorrenti, suoi debitori, due domande: una di simulazione del conferimento dei beni nel fondo patrimoniale, e l’altra, in subordine, di revocatoria di quel conferimento perchè volto ad eludere i diritti di credito vantati dalla banca.

I ricorrenti si sono difesi sostenendo la nullità della fideiussione in base alla quale viene affermata la loro qualità di debitori, l’anteriorità del conferimento dei beni al sorgere del credito, l’inesistenza di un qualche danno.

Argomenti questi contestati sia da Unicredit che dal fallimento di (OMISSIS) srl, intervenuto in giudizio, ma difesi dalla Santa Monica, figura cui era stata affidata la gestione dei beni conferiti nel fondo.

Sia il Tribunale che la corte di appello hanno accolto la domanda di revocatoria, ritenendo elusivo il conferimento dei beni.

Ricorrono i fideiussori con un motivo. V’è controricorso della Arena NPL One srl, che, nel frattempo, ha acquistato il credito da Unicredit spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

In relazione all’unico motivo qui proposto, interessa solo una delle diverse rationes poste a base della decisione impugnata.

La corte di appello, nel confermare il giudizio di primo grado, ritiene che il conferimento dei beni nel fondo sia stato effettuato a titolo gratuito e non oneroso come invece assunto dai ricorrenti. La corte di appello, in sostanza, interpreta il contratto allegato dai ricorrenti non come costituzione di un fondo di previdenza, a fronte della quale i ricorrenti avrebbero conferito i loro beni, ossia allo scopo di averne poi una rendita previdenziale, ma lo intende come un trust, o comunque come un rapporto di tipo fiduciario nel quale la Santa Monica e gli altri gestori dei fondi non sono da intendersi come investitori o soggetti che garantiscono una previdenza a fronte del conferimento, bensì come meri gestori dei beni nell’interesse di chi li ha conferiti.

2.- I ricorrenti contestano questa ratio con un motivo che denuncia violazione dell’art. 2901 c.c..

Essi ritengono che il conferimento dei beni è avvenuto a titolo oneroso in quanto corrispettivo delle future prestazioni previdenziali, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali.

Dal tenore del contratto si deduce, secondo i ricorrenti, che dalla gestione degli immobili conferiti deriveranno utili che andranno a beneficio dei soggetti indicati nel regolamento contrattuale in caso di malattia o infortunio.

Queste previsioni contrattuali avrebbero dovuto far ritenere la natura onerosa del conferimento, e non quella gratuita, con conseguenze di rilievo sulla elusività degli atti.

Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

La corte di merito, infatti, giunge alla conclusione che non v’è una funzione previdenziale nel conferimento, che possa rendere quest’ultimo un corrispettivo della prestazione previdenziale, in quanto non è chiaro in cosa quest’ultima consista e non è chiaro quale sia la tipologia degli strumenti finanziari che conferiscono titolo alla prestazione.

In sostanza, la corte di merito opera una interpretazione della volontà delle parti, e da questo punto di vista compie una operazione diversa dalla riconduzione di quella volontà ad una fattispecie, che è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 14006/ 2017).

L’attività del giudice, difronte ad un atto privato è, per così dire duplice: dapprima egli deve interpretare la volontà delle parti, ossia stabilire cosa hanno voluto, a quale effetto giuridico quella volontà è diretta; una volta ricostruita la volontà delle parti il giudice deve assumere questo dato storico (ossia cosa le parti hanno voluto) in uno schema giuridico, ossia deve qualificare l’operazione alla luce di un nomen l’un…

Il primo dei due momenti, vale a dire la ricostruzione della volontà delle parti, onde stabilire cosa esse abbiano voluto, è un accertamento in fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, e sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di adeguata e sufficiente motivazione.

Nel caso presente, dunque, la corte di merito ha motivato (ma con il motivo di ricorso non si censura un difetto di motivazione) adeguatamente la ricostruzione in fatto, ossia l’interpretazione della volontà delle parti, escludendo che la loro dichiarazione possa essere stata nel senso di considerare il conferimento dei beni quale corrispettivo di una prestazione previdenziale, e questa interpretazione della volontà è adeguatamente motivata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 10000,00 Euro oltre 200,00 Euro di spese generali Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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