Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27625 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18162-2018 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO SIACCI, 38, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO

GIUSSANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7336/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dai Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 5385/2016, la quale aveva respinto l’impugnazione avverso avvisi di accertamento IRPEF 2008 per maggiori redditi derivanti da contratto di locazione, stipulato nel 2003, che non era stato indicato nella dichiarazione dei redditi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (art. 53 Cost.) per avere la CTR omesso di rilevare che la registrazione dei contratti di locazione risponde a mere finalità di pubblicità e l’esclusione dei canoni non percepiti può risultare, ai fini del reddito imponibile, anche dall’inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione efficacia retroattiva, come nel caso di specie, in cui la contribuente sostiene di aver risolto il contratto di locazione con la società Mediaclip S.r.L. il 2.7.2004, senza comunicarlo all’Ufficio finanziario;

1.2. il Collegio reputa il motivo infondato in quanto la Corte territoriale, sul punto, ha affermato con riguardo alle “dichiarazioni delle parti circa la risoluzione anticipata del contratto di locazione…(che) non…(erano)…stati prodotti documenti validi da cui si possa evincere tale affermazione, essendo rimasti ancora intestati alla società i contratti delle utenze domestiche dell’appartamento in oggetto in oggetto ancora alla data dell’anno 2008, quindi a distanza di 4 anni dalla cessazione del rapporto”;

1.3. il motivo è quindi inammissibile perchè viene prospettato, sotto l’improprio profilo della violazione delle norme sopra indicate, un vizio della motivazione della sentenza della CTR, in quanto dall’esame del motivo non emerge l’effettiva deduzione di una violazione di legge o di un errore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello;

1.4. la ricorrente, invero, intende in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudice ha accertato che i documenti prodotti erano inidonei a dimostrare l’intervenuta risoluzione del contratto di locazione lamentando che la CTR si fosse limitata a “motivare l’intera decisione sulla base del rilievo che l’intestazione delle utenze domestiche… sarebbe rimasta invariata senza tenere in… considerazione le argomentazioni” della contribuente circa la mancata indicazione di pagamento dei canoni nel bilancio della società, la precaria situazione economica della suddetta nel periodo in questione, che non risultava neppure avere sede legale ed operativa nell’immobile in questione;

1.5. viene, quindi, lamentato un difetto di motivazione finalizzato ad ottenere da questa Corte una “diversa” valutazione delle risultanze processuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito);

1.6. con il primo motivo di ricorso si lamenta, inoltre, violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.) per non avere la CTR tenuto conto dell’intervenuto giudicato, a favore della ricorrente, relativo alla medesima obbligazione tributaria per l’annualità precedente;

1.7. la censura è parimenti inammissibile poichè l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass. nn. 5508/2018, 26627/2006);

1.8. la tesi accreditata dalla contribuente a sostegno delle sue critiche si presenta evidentemente carente sotto il profilo della autosufficienza, giacchè omette di riportare integralmente il tenore della sentenza della CTR Lazio n. 3083/14/15, in giudicato, a conferma della sentenza n. 3083/14/15 della CTP di Roma, e che si assume erroneamente disattesa dalla Corte territoriale;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per non essersi pronunciata la CTR sui rilievi della parte in merito al mancato versamento dei canoni, alla precaria situazione economica della società locatrice, la mancanza di sede sociale legale ed operativa nell’immobile, alla circostanza che le parti avessero inteso attribuire efficacia retroattiva alla registrazione della risoluzione del contratto stante la qualifica di legale rappresentante della società in capo alla stessa ricorrente, l’esistenza di una precedente pronuncia a favore di quest’ultima passata in giudicato;

2.2. il motivo è inammissibile, poichè si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014);

3. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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