Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27625 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27625 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 10920-2013 proposto da:
BASILI

MARIO

(BSLMRA39H04H501A),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio
dell’avvocato
rappresenta

CARLA
e

VIRGILIA

difende

EFRATI,

unitamente

che

lo

all’avvocato

ANNAMARIA LUCIANI ASTA;
– ricorrente –

2017
2121

contro

FERRETTI SARA (FRRSRA75M45H501L),

FERRETTI DAVIDE

(FRRDVD77L31H501B), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LEONE IV 38, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

Data pubblicazione: 21/11/2017

VITO, rappresentati e difesi dall’avvocato LANFRANCO
CUGINI;
– controricorrenti nonché contro

FERRETTI PAOLO;

avverso la sentenza n. 3740/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l’inammissibilità del primo motivo e per il rigetto
dei restanti motivi del ricorso;
udito l’Avvocato LANFRANCO CUGINI, difensore dei
controricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento delle
difese in atti.

– intimate –

Con citazione 18.9.2003 Basili Mario conveniva davanti al
Tribunale di Roma Girolami Lina per sentir dichiarare la sua
proprietà esclusiva dell’immobile in Fiumicino via Portunno
158 ed al 50% del terreno su cui insisteva l’edificio, la
simulazione e la nullità del contratto di acquisto di cui al
rogito 8.6.1983 concernente la vendita del 50% della
proprietà dell’appartamento in Roma via Leonardo da Vinci
200 da Ferretti Paolo a Girolami Lina, dichiarando, in virtù
della scrittura dissimulata tra Basili e Girolami, che era di
proprietà dell’attore, in subordine dichiarare l’esistenza di un
credito di lire 50.000.000 oltre interessi e rivalutazione.
Premetteva di essere stato unito in matrimonio con la
Girolami sin dal 1991, di essersi separato consensualmente
non riuscendo a raggiungere un accordo per la divisione.
La convenuta contestava le domande e svolgeva
riconvenzionale per il pagamento della metà degli affitti
percepiti dal Basili per l’immobile in Fiunnicino, pari ad euro
5.370.000, ed, in caso di accoglimento delle domande, per la
restituzione di quanto versato per spese, oneri e tasse per

i

FATTI DI CAUSA

detto immobile.
Integrato il contraddittorio col Ferretti, quest’ultimo svolgeva
riconvenzionale di annullamento del contratto per vizio del
consenso con impegno alla restituzione del prezzo.

dell’immobile in Fiumicino e al 50% del terreno, accertata la
natura simulata 50% ciascuno del rogito del 1983 e l’efficacia
della scrittura dissimulata, dichiarava il Basili proprietario del
50% dell’immobile in Roma via Leonardo da Vinci e
respingeva le domande del Ferretti.
La Corte di appello, con sentenza 12.7.2012, accoglieva
l’appello della Girolami, proseguito dagli eredi della stessa,
rigettava l’appello del Ferretti e le domande del Basili
limitatamente al capo impugnato (rigetto della domanda di
annullamento del contratto di cui al rogito 8.6.1983 rep. 9741
notaio Fagiani), regolava le spese, osservando che il lotto di
terreno su cui insisteva l’immobile in Fiumicino risultava
trasferito ad entrambi i coniugi con atto 29.7.1998, per cui
trattandosi di acquisto congiunto in ragione di comunione
legale, la proprietà del terreno spettava ad entrambi e la
Girolami per accessione ex art. 934 cc era anche proprietaria
al 50% del manufatto né vi era la prova della proprietà
esclusiva in capo al dante causa, stante l’abusività mentre la
proprietà al 50% risultava confermata dall’atto di divisione
9

Il Tribunale dichiarava la proprietà esclusiva del Basili

richiamato in sentenza.
Quanto all’appartamento in Roma la scrittura 8.6.1983 tra
Basili e la Girolami, pur recando il riconoscimento da parte di
quest’ultima della proprietà in capo al Basili della quota

rilevanza di atto dissimulato rispetto all’impugnazione di
simulazione dell’atto notarile tra Ferretti e Girolami,
sussistendo tra i due negozi un collegamento causale
derivato.
Risultava intervenuto il fatto produttivo della cessazione degli
effetti dell’accordo in discussione.
Ricorre Basili con tre motivi, resistono le controparti Ferretti
Sara e Davide, che hanno anche presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il

ricorrente denuncia , col primo motivo, la violazione

dell’art. 112 cpc e la omessa pronunzia sull’eccezione di
inammissibilità ed improcedibilità dell’appello della Girolami
che avrebbe dovuto svolgere impugnazione incidentale ex
artt. 333 e 343 cpc e non inammissibile appello autonomo.
Col secondo motivo denunzia vizi di motivazione in ordine
alla ritenuta proprietà in capo alla Girolami della metà del
fabbricato sovrastante l’area di proprietà comune in
Fiumicino.
Col terzo motivo deduce vizi di motivazione in ordine al
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acquistata dal Ferretti-suo ex coniuge-, non poteva assumere

rigetto della domanda volta alla declaratoria di simulazione
relativa del contratto di acquisto della metà dell’appartamento
in Roma.
In particolare si sostiene che, contrariamente a quanto

dell’8.6.1993, con cui la convenuta riconosceva che l’immobile
in Roma, da essa acquistato in pari data dal primo marito
Ferretti, apparteneva al 50% al Basili,non conteneva affatto la
condizione risolutiva per l’ipotesi di “mutamento di status”
(condizione che, secondo la Corte di appello, si è verificata
per effetto del successivo matrimonio tra la Girolami ed il
Basili).
Ciò premesso, si osserva:
Risulta dalla sentenza che Ferretti propose appello con
citazione notificata il 19.9.2007 a Basili e Girolami e che con
autonomo atto di citazione 4.7.2008 la Girolami propose a sua
volta appello.
Il PG ha chiesto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso
posto che doveva proporsi impugnazione ex art. 360 n. 4 cpc
( Cass. n. 22759/2014) ed il rigetto dei restanti motivi ed il
Collegio condivide la richiesta.
In ordine al primo motivo va rilevato che il mancato esame da
parte del giudice di una questione puramente processuale non
può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al
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ritenuto dalla Corte di appello, la scrittura privata

mancato esame delle sole domande di merito e non può
assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza,
potendo profilarsi una nullità della decisione per la violazione
di norme diverse dall’art. 112 cpc, in quanto sia errata la

sollevata dalla parte ( Cass. 28.3.2014 n. 7406, Cass.
21.11.2001 n. 14670).
D’altronde la censura come proposta è, comunque,
inammissibile non indicando la data di udienza fissata nell’atto
di appello del Ferretti, potendo l’impugnazione incidentale
essere proposta entro venti giorni prima di essa.
Le ulteriori censure sono inidonee alla riforma invocando
generici vizi di motivazione anzicchè violazione di legge e dei
criteri ermeneutici applicati.
Si deduce in entrambi i motivi omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione rispettivamente sulla rilevanza
probatoria di circostanze e fatti decisivi e su un punto decisivo
della controversia ma, a prescindere dalla incompatibilità
logica dei vizi come prospettati, le doglianze sono prive di
specificità e di autosufficienza nel riferimento generico agli atti
invocati, omettono di considerare che l’attività ermeneutica è
prerogativa del giudice di merito, sindacabile solo per
violazione dei relativi canoni interpretativi (e pluribus, Cass.
9.8.04 n. 15381, Cass. 23.7.04 n. 13839, Cass. 21.7.04 n.
5

soluzione implicitamente data dal giudice alla questione

13579, Cass. 16.3.04 n. 5359, Cass. 19.1.04 n. 753).
In definitiva si richiede un riesame del merito precluso in
questa sede mentre la sentenza impugnata si sottrae alle
critiche formulate.

atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato ex dpr 115/2002.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese
liquidate in euro 2700, di cui 2900 per compensi, oltre
accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II Sezione
civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2017 .
Il

Il Consigliere estensore

Presidente
/

1:1

Giudizieto
r; NERI

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 1 NCV. 2017

Donde il rigetto del ricorso con la condanna alle spese, dando

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