Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27625 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27625 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA NOTTE Lucio, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Marcello Marcuccio, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio, n. 21,
scala C, int. 2;

ricorrente

contro
CONDOMINIO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE ACQUAVIVA, in persona dell’amministratore Pietro Arseni, rappresentato e
difeso, in forza di procura a margine dell’atto di costituzione, dagli Avv. Claudio Mangia e Salvatore Prei-

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J13

Data pubblicazione: 11/12/2013

te, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanna Ferrara in Roma, via Vittorio Veneto, n. 96;
– resistente per la cessazione della sentenza del Tribunale di Lecce,

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto che, su richiesta del Condominio Insediamento Residenziale Acquaviva, il Giudice di pace di Tricase ingiungeva a Lucio Della Notte, quale proprietario
di una unità immobiliare sita nel complesso residenziale, il pagamento della somma di euro 1.100 per capitale,
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di
spese per lavori riguardanti la rete elettrica condominiale, in forza della delibera assembleare del 17 agosto
2002;
che, proposta opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, portante il n. 191 del 2003, il Giudice di pace la rigettava;

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sezione distaccata di Tricase, n. 68 del 7 marzo 2012.

che l’appello è stato respinto dal Tribunale di
Lecce, sezione distaccata di Tricase, con sentenza n. 68
del 7 marzo 2012;
che per la cessazione della sentenza del Tribunale

il 20 ottobre 2012, sulla base di due motivi, illustrati
con memoria;
che l’intimato Condominio non ha controricorso, ma
ha depositato una memoria di costituzione.
Considerato

che il Collegio ha deliberato

l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 274 cod. proc.
civ. e degli artt. 2 e 111 Cost., in relazione all’art.
360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice del merito non abbia riunito le opposizioni ai cinque decreti ingiuntivi emessi contestualmente dal Giudice di pace, su richiesta del Condominio, a carico del
Della Notte, proprietario di cinque unità immobiliari,
in forza della medesima delibera assembleare, relativa
ai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico;
che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 cod. civ., 273 cod. proc.
civ., 2 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, nn. 3 e
5, cod. proc. civ.) ci si duole che il Condominio abbia

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il Della Notte ha proposto ricorso, con atto notificato

frazionato illegittimamente la pretesa creditoria, promuovendo cinque ricorsi per decreto ingiuntivo, pur
trattandosi di un unico rapporto giuridico;
che il secondo motivo – il cui esame è preliminare

sprudenza di questa Corte regolatrice (Caso., Sez. Un.,
15 novembre 2007, n. 23726; Case., Sez. III, 20 novembre
2009, n. 24539) è fondato e meritevole di accoglimento;
che, infatti, non è consentito al creditore di una
determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico
rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o
scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua
esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede,
che deve improntare il rapporto tra le parti non solo
durante l’esecuzione del contratto ma anche
nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere
l’adempimento, sia con il principio costituzionale del
giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della
domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali

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in ordine logico – alla luce della più recente giuri-

che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una
corretta tutela del suo interesse sostanziale;
che, nella specie, al Della Notte, proprietario di
cinque appartamenti nel complesso condominiale, sono

scuno emesso, sì in relazione alla quota millesimale facente capo ad ogni singola unità immobiliare, ma in forza del riparto discendente dalla stessa delibera assembleare e per la stessa spesa (lavori di rifacimento
dell’impianto elettrico condominiale);
che in conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali, azionate con separati
decreti ingiuntivi, avendo ad oggetto una frazione di un
unico credito, sono da dichiararsi improponibili;
che la sentenza impugnata, per l’effetto, deve essere cessata senza rinvio, con declaratoria che le domande per ingiunzione del Condominio non potevano essere
proposte, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi
opposti emessi dal Giudice di pace di Tricase, e assorbimento del primo motivo del ricorso;
che, atteso che la giurisprudenza delle Sezioni Unite in forza della quale ha trovato risoluzione la presente controversia è intervenuta unicamente nelle more
del giudizio di appello, ritiene la Corte che esistano
giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale

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stati notificati cinque diversi decreti ingiuntivi, cia-

compensazione delle spese del giudizio di merito, e che
le spese – liquidate come da dispositivo – debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza con
riguardo al giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa senza rinvio la

sentenza impugnata perché le domande per ingiunzione del
Condominio non potevano essere proposte, con conseguente
revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice
di pace di Tricase;

dichiara compensate tra le parti le

spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e

con-

danna il Condominio al rimborso delle spese processuali
sostenute dal Della Notte nel giudizio di cassazione,
liquidate in euro 700, di cui euro 600 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 12 novembre 2013.

P.Q.M.

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