Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27624 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17856-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
2A STUDIO PROJECT s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5200/21/2017 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della 2A STUDIO PROJECT s.r.l. sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della ditta artigiana A.A., da cui emergeva l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA riferite a fatture emesse per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti negli anni d’imposta 2006 e 2007, con la sentenza impugnata la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che dalla tracciabilità dei pagamenti, dal riscontro nei libro dei fornitori, dal debito maturato prima del 2006 con la ditta artigiana A. e dalle schede contabili emergesse l’effettività delle operazioni commerciali intercorse tra le due ditte;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699,2700,2727 e 2729 c.c. in materia di oneri probatori della deducibilità di costi e detraibilità dell’IVA relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, è fondata e va accolta.
Al riguardo va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018, Rv. 649610; Sez. 5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018, Rv. 651216; Sez. 5, Ordinanza n. 26453 del 19/10/2018, Rv. 650797).
Nella specie l’Ufficio ha fornito alla CTR una serie di elementi presuntivi dai quali poteva evincersi che la ditta individuale A.A. fosse una società c.d. “fantasma”, elementi che sono individuabili nell’assenza di mezzi, di personale e di sede operative, nella irregolarità delle fatture (risultava, infatti, che aveva emesso fatture recanti il medesimo numero ma con date diverse nei confronti di due diverse società, tra cui l’odierna intimata) oltre che dei mezzi di pagamento (assegni bancari con importi non coincidenti con quelle delle fatture).
Non è dubitabile, quindi, che la congerie di elementi indicata dall’Ufficio a supporto della propria tesi legittima la presunzione che le operazioni verificate non siano state in realtà mai realizzate e che la ditta individuale sia una società fittizia, ragion per cui viene a gravare sulla società contribuente la prova dell’effettiva esistenza della fornitrice e della effettività delle operazioni fatturate. Trattasi di onere probatorio che ava assolto in modo specifico e non generico, ad esempio mediante produzione di documentazione che sia immediatamente ed oggettivamente riferibile alla ditta cedente e alle fatture oggetto di contestazione e che, pertanto, non può essere assolta, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, mediante la produzione di documenti che tali caratteristiche non presentano.
Spetterà, quindi, alla CTR, cui la causa va rinviata a seguito della cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del presente ricorso, rivalutare, alla stregua dei suesposti principi, il materiale probatorio prodotto dalla società contribuente valutandone la idoneità a costituire la prova contraria gravante sulla medesima.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019