Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27624 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS), socio unico, appartenente al

Gruppo Equitalia Spa – Agente della riscossione per le province di

Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,

Padova, Rovigo, Salerno, Venezia – in persona del responsabile

dell’agenzia provinciale di Rovigo, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA

DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDOZZI

FRANCO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 48/30/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 20/01/08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Valenza Dino, difensore del controricorrente che

nulla osserva;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – La controversia attiene a talune cartelle di pagamento notificate al coobbligato G.C. quale socio della Electro sistem s.n.c. di Bonafè Roberto & c, per carichi tributari dovuti dalla società.

L’impugnata sentenza – pronunciando sull’appello del concessionario Equitalia polis s.p.a., e nel contraddittorio dell’agenzia delle entrate – ha confermato la suddetta decisione sull’essenziale rilievo che la parte appellante non aveva svolto deduzioni avverso l’eccezione pregiudiziale di decadenza, da G. riproposta in appello con riguardo alla notifica delle citate cartelle. Sicchè giustappunto ha ritenuto l’amministrazione decaduta dalla pretesa essendo state le cartelle notificate al contribuente a distanza di anni dalla presentazione, da parte della società, delle correlate dichiarazioni, in violazione, quindi, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a).

2. – Per la cassazione di questa sentenza ricorre Equitalia Polis, formulando due motivi di censura.

L’intimato G. si è costituito con controricorso. L’agenzia delle entrate non ha svolto difese.

3. – Negli regolamentari non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso spedito, a mezzo posta, all’indirizzo dell’amministrazione finanziaria.

4. – A ogni modo il ricorso di Equitalia Polis – sorretto da due motivi – appare inammissibile.

Difatti (a) il primo motivo – denunciante violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – non soddisfa il principio che vuole il quesito di diritto correlato alla specifica indicazione della fattispecie concreta, che risulta – nel caso – del tutto omessa; (b) il secondo motivo – che denuncia omessa motivazione sui motivi d’appello – risulta privo delle indicazioni richieste dall’art. 366-bis c.p.c. oltre che distonico, in quanto modellato sulla motivazione, rispetto alla dichiarata volontà di censurare l’atto-sentenza per una presunta omissione di pronuncia sugli allora svolti motivi di gravame.”;

che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, donde il ricorso va dichiarato inammissibile;

– che le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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