Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27623 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS), socio unico, appartenente al

Gruppo Equitalia Spa – Agente della riscossione per le province di

Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,

Padova, Rovigo, Salerno, Venezia – in persona del responsabile

dell’agenzia provinciale di Rovigo, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA

DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDOZZI

FRANCO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS), socio unico, appartenente al

Gruppo Equitalia Spa – Agente della riscossione per le province di

Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli,

Padova, Rovigo, Salerno, Venezia – in persona del responsabile

dell’agenzia provinciale di Rovigo, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrente –

sul ricorso 2904-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA, G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/30/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 21/01/08, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Valenza Dino, difensore del controricorrente che

nulla osserva;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Trattasi – per quanto infra – di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza n. 47/30/08 della commissione tributaria regionale del Veneto, suscettive di riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Donde la presente relazione cumulativa.

2. – La controversia attiene a una cartella di pagamento notificata al coobbligato G.C. quale socio della Electro sistem s.n.c. di Bonafè Roberto & c..

La pretesa tributaria invero deriva da un’iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione con procedura automatizzata della dichiarazione Iva della società relativa all’anno 1996.

3. – L’impugnata sentenza – pronunciando sull’appello principale del concessionario Equitalia polis s.p.a. e sull’appello incidentale dell’agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado, favorevole al contribuente – ha confermato la suddetta decisione sull’essenziale rilievo che la parte appellante non aveva svolto deduzioni avverso l’eccezione pregiudiziale di decadenza, da G. riproposta in appello con riguardo alla notifica della cartella de qua. Sicchè giustappunto ha ritenuto l’amministrazione decaduta dalla pretesa essendo stata la cartella notificata al contribuente a distanza di nove anni dalla presentazione, da parte della società, della dichiarazione Iva per l’anno 1996, in violazione, quindi, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a).

4. – Per la cassazione di questa sentenza ricorre, nella causa rubricata al n. 533/2010 r.g., Equitalia Polis e, nella causa n. 2904/2010 r.g., l’agenzia delle entrate. L’intimato G. si è costituito con controricorso nella sola causa per prima indicata.

Nella medesima causa l’agenzia delle entrate – egualmente costituita, ha proposto ricorso incidentale di tenore identico a quello di cui alla causa n. 2904/2010.

5. – Come già evidenziato, i ricorsi, in quanto separatamente proposti avverso la medesima decisione, andranno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

6. – Il ricorso di Equitalia Polis – sorretto da due motivi – appare inammissibile.

Difatti (a) il primo motivo – denunciante violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 – non soddisfa il principio che vuole il quesito di diritto correlato alla specifica indicazione della fattispecie concreta, che risulta – nel caso – del tutto omessa; (b) il secondo motivo – che denuncia omessa motivazione sui motivi d’appello – risulta privo delle indicazioni richieste dall’art. 366-bis c.p.c..

7. – Il ricorso dell’agenzia delle entrate – anche questo sorretto da due motivi in identica forma (in rapporto ai due ricorsi, principale e incidentale) – appare manifestamente infondato.

(a) Il primo motivo – che denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, un’omissione di pronuncia in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva di essa agenzia, consegnato a un’esplicita censura contro la sentenza di primo grado – appare inammissibile per la non decisività del profilo sottostante. La Corte ha già chiarito che, in materia d’impugnazione di cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, sicchè la legittimazione passiva spetta in ogni caso all’ente titolare del credito tributario, e non già al concessionario (v. Cass. n. 27053/2009), al quale incombe semmai l’onere di chiamare in giudizio l’ente medesimo (v. Cass. n. 369/2009, nonchè, per l’indifferenza della vocatio dell’uno o dell’altro soggetto, a opera dell’impugnante, Cass. n. 2803/2010; n. 3242/2007).

(b) Il secondo motivo – che denunzia, con idoneo quesito, violazione dell’art. 2291 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), – appare manifestamente infondato nella misura in cui sostiene che al socio di s.n.c, chiamato a rispondere solidalmente del debito Iva della società, non si applica il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento.

A disparte del riferimento a Cass. n. 618/2006, può osservarsi che la disposizione richiamata (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), che qui rileva, è la risultante dalla modifica di cui al D.L. n. 106 del 2005, conv. in L. n. 156 del 2005; la quale a sua volta conseguì alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’anteriore testo normativo per l’appunto in ragione della mancata previsione di alcun termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento.

Anche prescindendo, allora, dalla or ripetuta evidenza – che in ogni caso si rivela ostativa, per la già affermata lesività dell’art. 24 Cost., all’accoglimento di un’interpretazione del tipo di quella qui sostenuta dall’agenzia delle entrate – è dirimente considerare che, in ordine alle dichiarazioni già presentate, l’art. 1, co. 5-bis, aggiunto in sede di conversione del testo del citato D.L. n. 106 del 2005, ha enucleato una specifica disciplina transitoria, a tenore della quale, “al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari”, la notifica delle relative cartelle di pagamento va effettuata, “a pena di decadenza”, e per quanto qui rileva, “: c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001”.

E, ancora risolutivamente, che l’art. 25, comma 1, ha espressamente riferito la decadenza alle cartelle notificate “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”.”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, sicchè, previa riunione, i ricorsi vanno disattesi in senso conforme;

– che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di Equitalia; rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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