Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27623 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27623 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

Equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUPIS Francesco, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni Tropiano, elettivamente domiciliato nello studio
dell’Avv. Francesco Massimo Candreva in Roma, viale Mazzini, n. 112;
– ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –

8C8

fTg

Data pubblicazione: 11/12/2013

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Catanzaro in data 18 ottobre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza
pubblica del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore

udito, per il ricorrente, l’Avv. Bruno Verdiglione;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con
decreto in data 18 ottobre 2011, ha accolto in parte la
domanda di equa riparazione avanzata, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, da Francesco Lupis per
l’eccessiva durata di un giudizio penale a suo carico,
liquidando in favore del ricorrente, a titolo di danno
non patrimoniale, la somma di euro 3.000, oltre interessi legali;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello il Lupis ha proposto ricorso, sulla base di
due motivi, con i quali lamenta l’insufficienza
dell’indennizzo liquidato;
che il Ministero non ha svolto attività difensiva
in questa sede.

Dott. Alberto Giusti;

Considerato che il ricorso per cassazione è stato
erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale di
Catanzaro anziché all’Avvocatura generale;
che, pertanto, si è verificata un’ipotesi di nulli-

che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, la Corte, con ordinanza interlocutoria 6 febbraio 2013, n. 2828, resa in esito alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013, ha disposto la rinnovazione della notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
che – come risulta dall’attestazione di cancelleria
in data 18 giugno 2013 – il ricorrente non ha provveduto
a depositare in cancelleria alcun atto di rinnovo della
notifica;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, giacché la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cod. proc.
civ. per un vizio implicante la nullità della stessa,
determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare
abbia ad oggetto un ricorso per cassazione,
l’inammissibilità del medesimo (Cass., Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 625);

3

tà della notifica del ricorso;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazione,
il 12 novembre 2013.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

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