Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27622 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17233-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., in proprio e quale titolare della omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 56,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3262/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da R.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, era stato rettificato il reddito del contribuente per gli anni d’imposta 2004 e 2005., La CTR osservava – per quel che rileva in questa sede – che, come esattamente argomentato dal primo giudice, risultava documentatamente provato che il contribuente era intervenuto negli atti di acquisto dei terreni, oggetto di accertamento, nella qualità di titolare della omonima impresa individuale esercente attività edile e non quale privato. Rilevava, inoltre, che la cessione non doveva essere fatturata nè assoggettata ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati non esercenti attività di impresa.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria, con la quale chiede la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente essendosi la CTR limitata ad un acritico rinvio alla sentenza di primo grado senza dar conto delle ragioni che avevano indotto alla conferma della decisione ed al rigetto dei motivi di impugnazione. Inoltre la pronuncia di appello sarebbe illogica e contraddittoria per avere la CTR dapprima affermato che il contribuente aveva acquistato i terreni quale titolare di impresa e non come privato, per poi concludere che l’acquisto non doveva essere fatturato nè assoggettato ad IVA in quanto effettuato da privato non esercente attività d’impresa.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere omesso la CTR di dar conto della effettiva sussistenza della prova contraria posta a carico del contribuente, a fronte degli elementi addotti dall’Ufficio che legittimavano l’accertamento sintetico.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

Va, anzitutto, rilavato che la motivazione della sentenza impugnata non si risolve in un mero rinvio alla decisione di primo grado, avendo la CTR fatto espresso riferimento agli elementi probatori (atti di acquisto dei terreni nei quali il contribuente compariva quale titolare di impresa, non assoggettabilità a fatturazione e ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati) posti a fondamento della decisione.

Si osserva, inoltre, come non sia ravvisabile la dedotta contraddittorietà o illogicità della decisione per avere la CTR prima affermato che il contribuente aveva acquistato i terreni quale titolare di impresa e non come privato, per poi concludere nel senso che l’acquisto non doveva essere fatturato nè assoggettato ad IVA in quanto effettuato da privato non esercente attività d’impresa, essendo evidente che il riferimento contenuto in sentenza all’acquisto dei terreni “da privati” deve ragionevolmente intendersi, nel contesto motivazionale, come correlato alla posizione dei due venditori dei terreni, e non all’unico acquirente.

Sulla base degli elementi indicati in sentenza (atti di acquisto dei terreni nei quali il contribuente compariva quale titolare di impresa, non assoggettabilità a fatturazione e ad IVA in quanto i terreni erano stati acquistati da privati), la CTR ha ritenuto, con apprezzamento in fatto ad essa riservato, che il contribuente avesse offerto idonea prova che i terreni acquistati inerissero all’attività d’impresa, con conseguente inutilizzabilità delle relative spese ai fini dell’accertamento sintetico operato dall’Ufficio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non può accogliersi la domanda, formulata in memoria, di condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, non ravvisandosi nella specie la sussistenza di stati soggettivi di mala fede o colpa grave fondanti la chiesta condanna.

PQM

Rigetta il ricorso.

condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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