Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27622 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI

ADRIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 441/1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 7/1/2008, depositata il 05/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito l’Avvocato Maddalo Alessandro, (dell’Avvocatura) difensore

della ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Rossi Adriano, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che insiste per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso incidentale;

è presente il P.G. in persona Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che nulla

osserva.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1. – Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo integrativo Fondenel a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 441/1/2008, accogliendo l’appello del contribuente medesimo, ha determinato la somma oggetto di rimborso ritenendo applicabile, nella fattispecie, il regime fiscale relativo alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione; e dunque ha distinto (a) sulla parte relativa al c.d. rendimento, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, e (b) sull’importo dei contributi versati dal datore di lavoro (e in parte dallo stesso lavoratore) – eccedenti il 4% della retribuzione annua – l’aliquota prevista per la tassazione del tfr.

2. – Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione l’agenzia delle entrate, articolando due motivi di censura. Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale sorretto da un motivo.

3. – Il ricorso principale deduce (primo motivo) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 Tuir, e della L. n. 482 del 1985, art. 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 Tuir, nonchè dell’art. 1325 c.c., nn. 2 e 3, e dell’art. 1929 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 1 e art. 33 e seg.; deduce altresì (secondo motivo) vizio di motivazione.

Nel concreto, l’amministrazione finanziaria assume che la prestazione patrimoniale in argomento sia assoggettabile, nella sua interezza, al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 Tuir (nel testo pro tempore vigente), essendo stata corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Sicchè censura la sentenza nella misura in cui ha invece ritenuto assoggettabile all’aliquota del 12,50% l’erogazione patrimoniale relativa al rendimento.

4. – Il ricorso incidentale, a sua volta, nell’unico motivo che lo distingue, assume doversi la prestazione ritener mai soggetta alla imposizione D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 16 Tuir, in quanto trattasi di capitali versati in forma previdenziale prima del D.Lgs. n. 124 del 1993.

5. – Tale essendo l’ambito della devoluzione, giova preliminarmente evidenziare che, nella specie, di discorre di un’erogazione di capitale avvenuta nel mese di novembre 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel il quale aveva fruito della polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986.

La questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011, in base alla prioritaria distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario in. questa sede preteso dalla ricorrente. Per gli iscritti in epoca anteriore, di contro, è necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del ed. rendimento soggette a ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 Tuir (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza).

Ciò stante, essendo pacifico – come detto – che nella specie si è in presenza di importi corrisposti prima del gennaio 2001 a soggetto iscritto al fondo complementare di previdenza in epoca, a sua volta, anteriore al D.Lgs. n. 124 del 1993, deve dedursi che il regime di tassazione applicato dalla commissione territoriale – in quanto correlato alla distinzione tra somme liquidate a titolo di capitale e somme corrispondenti al rendimento di polizza – è conforme a diritto.

6. – Consegue (1) la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso principale e (2) l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso detto il quale invero censura un presunto (e comunque inesistente) difetto della motivazione in diritto (e non in fatto) dell’impugnata sentenza.

Consegue altresì l’inammissibilità (stante l’ omessa indicazione della fattispecie concreta nel quesito di diritto, richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. per come inteso dalla costante giurisprudenza di questa Corte), e comunque la manifesta infondatezza, dell’unico motivo del ricorso incidentale.”;

– che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non essendo esse incise dai rilievi di cui alla depositate memorie;

– che in particolare la memoria della ricorrente si traduce (a) nella riedizione di argomenti già dalle sezioni unite disattesi a proposito della prioritaria qualificazione del fondo di previdenza in questione come fondo a capitalizzazione di versamenti; (b) nella affermazione di inattendibilità – la cui valutazione è preclusa in questa sede, costituendo questione di merito – della certificazione all’uopo rilasciata dall’Enel a riprova della sussistenza e della misura del rendimento; (c) nella critica, non sorretta da nuovi argomenti, dell’indirizzo interpretativo dalle sezioni unite fatto proprio;

che, parimenti, la memoria del controricorrente, nell’insistita affermazione a sostegno del motivo del ricorso incidentale, ove anche la redazione del detto motivo si ritenesse conforme alle indicazioni di cui all’art. 366-bis c.p.c., nulla aggiunge a quanto nella relazione evidenziato a corredo della difforme interpretazione ritenuta dalle sezioni unite;

– che, conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con conseguente compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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