Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27622 del 11/10/2021
Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 11/10/2021), n.27622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28314/2020 r.g. proposto da:
K.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato
Maria Cristina Ximenes, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Cagliari, Via Molise n. 16.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in
data 24.8.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
9/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da K.B., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 9 luglio 2016 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte territoriale ha ricordato che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari era stata comunicata non il 19 settembre 2016, ma il 18 agosto 2016, come emergeva dalla produzione documentale resa alla udienza del 3 febbraio 2017; ha inoltre osservato che a nulla valeva l’ulteriore produzione documentale allegata dall’appellante all’udienza del 5 maggio 2017, e cioè altra attestazione di cancelleria da cui si sarebbe evinto che la vera comunicazione dell’ordinanza appellata era quella del 19 settembre, posto che la presenza di una successiva e nuova comunicazione non valeva ad escludere la validità della prima comunicazione, al fine del decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater, per proporre impugnazione, termine nel caso in esame dunque decorso, essendo stato consegnato per la notifica l’atto di citazione solo il 19 ottobre 2016.
2. La sentenza, pubblicata il 24.8.2020, è stata impugnata da K.B. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., nonché vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che per problemi di stampa la precedente comunicazione del 18.8.2016 non consentiva di accertare quale fosse l’oggetto della comunicazione da parte della cancelleria e che, solo a seguito di richiesta da parte del difensore del ricorrente, il dirigente della cancelleria del Tribunale di Cagliari evidenziava che la comunicazione della ordinanza appellata era avvenuta una sola volta in data 19.9.2020 mentre la precedente comunicazione del 18 agosto riguardava solo la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello stato.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 190 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, posto che la corte di appello aveva trattenuto la causa in decisione senza concedere il doppio termine di cui all’art. 190 c.p.c., nonostante la richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente, con ciò violando il suo diritto di difesa.
3. Il primo motivo di doglianza è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame anche della seconda censura.
Emerge dallo scrutinio della documentazione allegata dal ricorrente (all. 10-cerficazione rilasciata dal dirigente della sezione civile del Tribunale di Cagliari) che la comunicazione dell’ordinanza appellata era avvenuta una sola volta in data 19.9.2020, mentre la precedente comunicazione del 18 agosto riguardava solo la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello stato, con ciò risultando che l’impugnazione, introdotta con notificazione datata 19.10.2020, era in realtà tempestiva.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021