Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27622 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27622 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Art.9 bis.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
LOMBARDI PIETRO residente a Triggiano

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.44/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11, in data 09.07.2010,
depositata il 20 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 10/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25050/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.44/11/2010, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione n.
11 il 09.07.2010 e DEPOSITATA il 20 luglio 2010, con
cui ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate,
confermando quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso del contribuente, avverso
l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis della Legge
n.289/2002 e le cartelle di pagamento, relative ad
IRPEF dell’anno 2000 ed IRAP dell’anno 2002, ha
ritenuto e dichiarato operativo ed applicabile il
condono, ai sensi della precitata disposizione, ancor
quando il versamento degli importi effettivamente
dovuti per il condono non sia stato eseguito
tempestivamente. Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte

e

delle

ritenute
2

emergenti

di
delle
dalle

l

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

clemenziale

e

una

non premiale

forma
come,

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

attribuiscono

al

contribuente

potestativo

di

straordinario,

da effettuarsi

chiedere

2002,
il

le

diritto

un accertamento
con regole peculiari

rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto

e

definizione

dall’integrale pagamento
il

pagamento
della

lite

di

quanto

rateale determina la
pendente

solo

se

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3

costituisce

e

4) – Data la realtà fattuale, nel caso, si propone di
procedere alla trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
definendolo

con

l’accoglimento,

per

manifesta

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

4

fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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