Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27622 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10244-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FILOMENA ALATA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO DOMINICI;

– controricorrente –

contro

M.G., + ALTRI OMESSI, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 644/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, S.S., è stato membro del collegio sindacale della società (OMISSIS) spa, poi fallita. Il Fallimento della (OMISSIS) ha citato lui, gli amministratori e gli altri membri del collegio sindacale per far valere la responsabilità per mila gestio, a causa della quale sarebbero derivati danni alla società che poi è fallita. In particolare, il ricorrente avrebbe omesso controllo su alcune operazioni finanziarie, ossia un presunto finanziamento a favore della controllante ed un contratto estimatorio con altra società, da cui è derivato il danno per la Maria di Ripabianca spa.

Il ricorrente ha contestato questa ricostruzione dei fatti e la sua stessa responsabilità, per difetto altresì di quella degli amministratori. Il Tribunale ha accolto la domanda del Fallimento e la decisione di primo grado è stata parzialmente confermata in appello.

Ricorre S.S. con tre motivi. V’è controricorso del Fallimento (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DLELA DECISIONE

1.- Attesi i motivi di ricorso, di cui si dirà, la ratio della decisione impugnata è la seguente: intanto la corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritiene che il finanziamento, meglio le somme corrisposte dalla società alla controllante, avevano una parziale giustificazione nel fatto che la società aveva cessato la sua attività licenziando i dipendenti ed ha dunque chiesto alla controllante di provvedere alla liquidazione delle attività residue, cosi corrispondendo a quest’ultima il compenso relativo. La corte ritiene però che non tutta la somma corrisposta può essere giustificata dalla necessità di pagare la prestazione fornita dalla controllante, bensì solo una parte, con la conseguenza che il residuo risulta ingiustificato; quanto invece al contratto estimatorio, la corte rileva che, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non è stato il fatto in sè di ricorrere ad un simile contratto ad aver prodotto danno per la società, la quale aveva necessità di eliminare le rimanenze di magazzino e dunque lo strumento del contratto estimatorio risultava adeguato. Ciò che invece era fonte di responsabilità era la circostanza di averlo stipulato con una società gestita dal figlio di uno degli amministratori e nel fatto ulteriore di non essersi attivati per tempo appena è risultata l’inadeguatezza di tale società nell’adempiere all’incarico.

Questa ratio è contestata con tre motivi.

2.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2403,2406 e 2409 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione.

Si rimprovera alla corte di essere incorsa in contraddizione ritenendo da un lato che in parte la somma corrisposta dalla società alla controllante era giustificata, e lo era per via delle prestazioni che la controllante doveva effettuare dopo che la società (OMISSIS) aveva iniziato la sua liquidazione e non aveva più dipendenti; e per altro verso di avere però ritenuto che un’altra parte della somma non trovava giustificazione in quella prestazione, ma senza aver dato conto di come la riduzione è stata operata, ossia di avere apoditticamente stabilito quale parte dell’ammontare fosse ingiustificato.

Il motivo è infondato.

La censura, a ben vedere, si risolve nella denuncia di un difetto di motivazione, o di una contraddittorietà di essa.

E tuttavia, la corte motiva adeguatamente le ragioni della decurtazione, ossia le ragioni per le quali ha ritenuto che la somma corrisposta alla controllante non fosse del tutto giustificata, ragioni in base alle quali conseguentemente opera la riduzione (” tenuto conto della durata della fasi di liquidazione fino al 31.12.2006 interessata dai versamenti in questione, dal numero due dei dipendenti della controllante che hanno operato per la Maria di Ripabianca in liquidazione e del possibile importo delle utenze, pare equo fissare nella misura di..) (p.12).

Cosi che non v’è alcuna contraddizione in una decurtazione del corrispettivo (meglio nella decurtazione di quello illegittimo) e non v’è difetto di motivazione, altro essendo il criterio di stima (che qui pare essere equitativo) su cui però non v’è censura specifica.

3.- Con il secondo motivo si denuncia errata o insufficiente valutazione delle prove in ordine alla responsabilità per la stipula del contratto estimatorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritiene il ricorrente che la corte ha errato nell’affermare che gli amministratori non si sono attivati per impedire che l’inadempimento della società cui avevano affidato la cessione del magazzino mediante contratto estimatorio provocasse danni alla loro società. Cita a dimostrazione di tale condotta una serie di prove documentali in atti, che sarebbero state trascurate dalla corte.

Il motivo è inammissibile.

Esso si risolve nella contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito, che è attività rimessa alla discrezionalità di quest’ultimo ed incensurabile se adeguatamente motivata, e se scevra da errore di percezione sul contenuto delle prove.

Il ricorrente non formula nè l’una nè l’altra ipotesi, limitandosi a contestare una carente valutazione dei fatti emersi.

Nè la censura può rilevare sotto forma di vizio di omesso esame (anzichè di omessa valutazione delle prove) per via della conformità, su questo capo di sentenza, tra la due decisioni di merito.

4.- Con il terzo motivo si denuncia omessa pronuncia, dunque violazione dell’art. 112 cp.c, quanto all’ammontare del danno. Ritiene il ricorrente di avere proposto uno specifico motivo di appello sulla incongrua liquidazione del risarcimento in primo grado, ed assume che su tale motivo non v’è stata pronuncia.

Il motivo è infondato.

La corte, quanto al danno imputabile al liquidatore, ne dispone espressamente una riduzione a 55,141,36 Euro come richiesto dagli appellanti (p. 12), e quanto al danno derivante dal contratto estimatorio, pure afferma che il danno è pari all’intero credito maturato (p. 16), cosi che in questo ultimo caso più che una omessa pronuncia è un rigetto, e peraltro esplicito del motivo di appello.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in 6000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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