Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27621 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8748-2018 proposto da:

P.M., nella qualità di socio coobbligato della

Società SIMPOTEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

NAPOLEONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANLUCA GAMBOGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis:

– resistente –

avverso la sentenza n. 1977/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARI /

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siena, con sentenza n. 144/16, sez 1, rigettava il ricorso proposto dalla Simpotel srl e dai coobbligati P.M. e P.M. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Ires e Iva 2009

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 1977/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la Simpotel srl e P.M. sulla base di un motivo illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti con l’unico motivo di ricorso contestano la ritenuta qualità di amministratore di fatto del P..

Per tale aspetto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione incentrata, in primo luogo, sull’analisi del contratto di collaborazione considerando che le attribuzioni conferite esaurivano tutta l’attività amministrativa gestionale della società da svolgersi in piena autonomia salvo sottostare alle direttive dell’amministratore di diritto.

In secondo luogo, ha rilevato che tali direttive non risultavano essere mai state impartite non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso.

In terzo luogo, ha osservato che il compenso pattuito (il 42% degli utili) confermava la valutazione di cui sopra.

Trattasi di motivazione coerente ed adeguata.

Il motivo di ricorso contesta siffatta ricostruzione affermando che il contratto era un vero e proprio contratto di collaborazione contenendo mansioni incompatibili con quelle di amministratore di fatto e che, comunque, il negare tale circostanza avrebbe dovuto implicare un accertamento di simulazione dello stesso mai avvenuto.

Assume quindi che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova per dimostrare la tesi che il P. fosse amministratore di fatto non essendo a tal fine neppure probante la retribuzione a percentuale non essendovi alcuna regola in tal senso.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in primo luogo, non è prospettato sotto il profilo di violazione dei canoni interpretativi del contratto e dunque non prospetta violazioni di legge sotto tale profilo.

In secondo luogo, il motivo si traduce nella contestazione di un vizio di motivazione che, in svariati punti, investe il merito stesso della decisione senza prospettare neppure un vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che solo avrebbe reso ammissibile il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.Va disposta la condanna al pagamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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