Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27621 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 291/2010 proposto da:

SOCIETA’ FAST FINANCE SPA (OMISSIS), (già “Fast Credit Spa”)

nella persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI

48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO MARTELLI, LORIS

TOSI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24/18/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 16/10/08, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. POMPEO VIOLA Alfredo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – La commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 24/18/08, ha dichiarato inammissibile un ricorso di Fast finance s.p.a. inteso a ottenere, previa impugnazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, il rimborso di un credito tributario (per Irpeg e Ilor) cedutole dal fallimento della contribuente La Lucciola s.r.l. Aderendo alla prospettazione dell’amministrazione appellante, ha sostenuto che il credito d’imposta, derivando dalla dichiarazione dei redditi della fallita, non potesse essere chiesto a rimborso con la procedura di opposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, la quale riguarda i soli versamenti diretti suscettibili di rimborso con procedura automatizzata. Ha al riguardo richiamato il principio di diritto tratto da Cass. n. 11830/2002.

2. – Ricorre per cassazione la società cessionaria del credito, con due motivi intesi a censurare violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

I motivi, conclusi da idonei quesiti di diritto, assumono che l’impugnata sentenza non abbia considerato (a) che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) comprende tutte le tipologie di silenzio espressive della volontà dell’amministrazione di rifiutare la restituzione di un credito d’imposta, e dunque si applica anche al caso in cui il credito d’imposta derivi dalla dichiarazione dei redditi; (b) che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis fissa un termine per la liquidazione, al quale termine l’amministrazione è obbligata; donde il mancato provvedimento di liquidazione, sollecitato dal contribuente, integra gli estremi del silenzio- rifiuto ricorribile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La parte intimata non ha svolto difese.

3. – Il ricorso, inammissibile a misura del coinvolgimento del Ministero dell’economia e finanze, che non fu parte del giudizio di merito, appare manifestamente infondato, in questa sede sembrando doversi proporre soltanto la correzione della motivazione dell’impugnata sentenza, nel senso di cui infra.

4. – E’ da premettere che la sentenza della commissione regionale da atto, nella narrativa sullo svolgimento del processo, che la ricorrente, cessionaria del credito vantato dalla società fallita quale residuo conseguente a compensazione con controcrediti dell’amministrazione finanziaria, insinuati al passivo fallimentare, presentò un’istanza di rimborso al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria dopo l’acquisto del credito anzidetto; credito che già era stato riconosciuto come certo in capo al fallimento.

Ricevette, in risposta, (con nota 17.9.2004) una comunicazione di positiva futura evasione dell’istanza di rimborso in capo a essa cessionaria (“i crediti saranno convalidati con beneficiario la società cessionaria”). Al punto che la stessa ricorrente – alle pag.

5 – 7 del ricorso per cassazione – ha affermato che, in effetti, la spettanza del credito complessivo venne con ciò implicitamente riconosciuta dall’amministrazione medesima, unicamente essendo residuata l’imprevedibilità dei “tempi di emissione” (scilicet, del mandato di pagamento).

Si apprende ancora dalla sentenza – e la società ne offre riscontro nel suo ricorso – che la questione relativa all’individuazione del soggetto legittimato a richiedere il rimborso (che è questione rilevante nell’ottica di sez. un. n. 9668/2009) venne sollevata dall’amministrazione solo nella sede giurisdizionale; dacchè detta questione non caratterizzò un rifiuto al rimborso prima della costituzione in giudizio.

5. – Ora la ricorrente sostiene di aver presentato un’ulteriore istanza di rimborso (in data 14.12.2004), in ragione della successiva inerzia dell’ufficio nel pagamento di quanto riconosciuto con la nota 17.9.2004; sulla quale ulteriore istanza, in definitiva, si sarebbe formato il silenzio-rifiuto oggetto della presente controversia, posto che a detta istanza non fece seguito alcuna comunicazione nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Può allora osservarsi che il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, di inammissibilità della domanda, è da disattendere, ancorchè la sentenza debba esser corretta nella motivazione.

E’ difatti indubbiamente vero che – come sostiene la ricorrente – ha errato la commissione nel ritenere in generale non suscettibile di impugnazione il silenzio-rifiuto rispetto a crediti comunque derivanti da dichiarazione (tale in effetti è la ratio decidendi).

Una simile affermazione è errata perchè (prescinde da e) contrasta con l’orientamento di questa Corte, pacificamente attestato, invece, sulla natura generalissima del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), che prevede la possibilità di ricorrere contro ogni forma di negata restituzione di somme attinenti al rapporto tributario, ancorchè subordinatamente al silenzio serbato sull’istanza di rimborso secondo le varie previsioni tributarie.

Nondimeno, il punto che rileva – in diritto – appare essere un altro, niente affatto considerato dal giudice del merito e non colto neppure dalla ricorrente.

Il punto è dato dalla necessità di previamente stabilire se, riconosciuta, all’esito di apposita istanza di rimborso, la spettanza del credito, residui, nella protratta successiva inerzia dell’amministrazione quanto al pagamento, la possibilità di avanzare una seconda istanza di rimborso cui correlare la formazione di un silenzio-rifiuto. A tale interrogativo devesi annettere risposta negativa, giacchè la riconosciuta spettanza del credito – nella specie dalla ricorrente affermata come avvenuta con la ripetuta comunicazione del 17.9.2004 – esaurisce il profilo che rileva in ambito amministrativo – tributario (non solo in ordine alla questione – non consegnata alla motivazione della sentenza impugnata – della giurisdizione (v. sez. un. n. 14331/2005; n. 10725/2002), ma anche) in relazione al presupposto processuale attinente alla formazione del silenzio-rifiuto. Nell’ipotesi in cui, cioè, l’ente impositore abbia riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso (come qui asserito dalla società), la controversia più non riguarda la risoluzione di una questione tributaria correlata a un atto impugnabile, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune (così espressamente sez. un. n. 14331/2005; n. 19505/2008).

Il profilo, nel condizionare l’ambito della giurisdizione tributaria (che attiene al versante impugnatorio di uno degli atti tassativamente previsti dalla legge), attiene dunque al presupposto dell’azione consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g).

Nel senso che non può ritenersi di alcuna rilevanza l’inerzia dell’amministrazione in merito alla ulteriore istanza di rimborso dalla società inoltrata a motivo del ritardo nell’esecuzione di quanto già formalmente riconosciuto in capo all’istante. Giacchè tale istanza giustappunto in considerazione dell’anteriore formale riconoscimento di spettanza del credito – non è idonea alla formazione di un silenzio – rifiuto impugnabile. Analogamente a quanto accade laddove (v. per tutte Cass. n. 12336/2005) sia proposta una seconda istanza di rimborso all’esito di un anteriore riconoscimento solo parziale del credito vantato. Men che meno rileva, dinanzi all’affermato anteriore riconoscimento del credito, la linea difensiva dall’amministrazione tenuta in seno al giudizio instaurato avverso (l’inesistente) silenzio-rifiuto”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, non incise dai rilievi svolti nella memoria depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

MATERIA TRIBU’ che invero l’effettività di un’anteriore istanza rimborso implicitamente emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 2) ed è alla base della non altrimenti spiegata adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento in data 17.9.2004, la cui natura di atto di riconoscimento della spettanza del rimborso in capo alla cessionaria (che unicamente rileva nei termini dalla relazione indicati) è d’altronde affermata dalla stessa ricorrente (a pag. 7 del ricorso per cassazione).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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