Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27621 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27621 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
CONDONO 9 bis.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VI
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
LOMBARDI VINCENZO residente a Triggiano,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.45/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11, in data 09.07.2010,
depositata il 20 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Data pubblicazione: 10/12/2013
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25046/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
–
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.45/11/2010, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione
11
n.
il 09.07.2010 e DEPOSITATA il 20 luglio 2010, con
cui ha accolto l’appello del contribuente, confermando
quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso del contribuente, avverso
l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis della Legge
n.289/2002 e le cartelle di pagamento, relative ad
IRPEF degli anni 2001 e 2002, ha ritenuto e dichiarato
operativo ed applicabile il condono, ai sensi della
precitata disposizione, ancor quando il versamento
degli importi per l’effetto dovuti non sia stato
eseguito entro le stabilite date di scadenza. Affida
l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)
La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art. 9 bis della legge
n. 289 del 2002, relativo
alla
possibilita’
di
definire gli omessi e tardivi versamenti
delle
imposte
dalle
e
delle
ritenute
2
emergenti
l
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
clemenziale
una
non premiale
e
forma
condono
di
deve
invece
come,
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
2002,
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali
un accertamento
chiedere
di
potestativo
il diritto
contribuente
al
attribuiscono
le
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
“quantum”, esattamente indicato
determinazione del
specificato
nell’importo
nella
dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di
condizionato
dovuto
e
definizione
cui all’art.
4,
il condono e
dall’integrale pagamento
il
pagamento
lite
della
di
v
quanto
rateale determina la
pendente
solo
se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3
costituisce
sanzioni,
e
aggravi
ritardo, dei soli interessi, senza
4) – Data la realtà fattuale, nel caso, si propone di
procedere alla trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
definendolo
con
l’accoglimento,
per
manifesta
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
DEMMO .1141CANCELLIMIA
Il Presidente
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.