Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27621 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27621 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

CONDONO 9 bis.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

VI

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
LOMBARDI VINCENZO residente a Triggiano,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.45/11/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 11, in data 09.07.2010,
depositata il 20 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 10/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25046/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.45/11/2010, pronunziata dalla CTR di Bari Sezione

11

n.

il 09.07.2010 e DEPOSITATA il 20 luglio 2010, con

cui ha accolto l’appello del contribuente, confermando
quella di primo grado, che, pronunciando
sull’originario ricorso del contribuente, avverso
l’avviso di diniego di condono ex art.9 bis della Legge
n.289/2002 e le cartelle di pagamento, relative ad
IRPEF degli anni 2001 e 2002, ha ritenuto e dichiarato
operativo ed applicabile il condono, ai sensi della
precitata disposizione, ancor quando il versamento
degli importi per l’effetto dovuti non sia stato
eseguito entro le stabilite date di scadenza. Affida
l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3)

La questione posta dal ricorso, sembra, potersi

risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art. 9 bis della legge
n. 289 del 2002, relativo

alla

possibilita’

di

definire gli omessi e tardivi versamenti

delle

imposte

dalle

e

delle

ritenute
2

emergenti

l

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero

clemenziale

una

non premiale

e

forma

condono

di

deve

invece

come,

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
2002,

7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali

un accertamento

chiedere

di

potestativo

il diritto

contribuente

al

attribuiscono

le

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
“quantum”, esattamente indicato

determinazione del

specificato

nell’importo

nella

dichiarazione

integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di
condizionato
dovuto

e

definizione

cui all’art.

4,

il condono e

dall’integrale pagamento
il

pagamento
lite

della

di

v

quanto

rateale determina la
pendente

solo

se

integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3

costituisce

sanzioni,

e

aggravi

ritardo, dei soli interessi, senza

4) – Data la realtà fattuale, nel caso, si propone di
procedere alla trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
definendolo

con

l’accoglimento,

per

manifesta

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Puglia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

DEMMO .1141CANCELLIMIA

Il Presidente

fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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