Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27620 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23817-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 337/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 31 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni concesse per l’acquisto della prima, a causa della mancata ricostruzione dell’immobile acquistato entro tre anni dalla registrazione dell’atto di acquisto. Riteneva la CTR irrilevante la circostanza della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione entro tre anni dalla registrazione dell’atto di vendita, avendo il contribuente trasferito la residenza nel comune ove era ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, Tariffa Parte Prima allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza impugnata per aver la CTR erroneamente ritenuto irrilevante che l’immobile non fosse stato ricostruito entro tre anni dall’acquisto, circostanza invece necessaria per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, dovendosi a tal fine realizzare la finalità di destinare l’immobile ad abitazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento espressa da questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dalla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, per l’acquisto della prima casa, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che con riferimento all’imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto (Cass. n. 1810 del 2018, Cass. n. 10011 del 2009, Cass. n. 18300 del 2004).

La decisione della CTR, nel ritenere irrilevante la circostanza della mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile entro tre anni dalla registrazione dell’atto di vendita, non si è conformata al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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