Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27620 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27620 Anno 2017
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 28205-2014 proposto da:
FALLIMENTO REMINT IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo
studio dell’avvocato RUGGERO LONGO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE ALTOMANO;
– ricorrente contro

CEIT IMPIANTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO
MINDOPI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DI
LIZIO;
v e- controricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 1057/2014 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE

SABATO.

28.6.2017 n. 17 28205-14 ORD FIN

Rilevato che:

con sentenza depositata il 24/09/2007 il tribunale di Chieti ha,

l’opponente CEIT Impianti s.r.l. al pagamento in favore.della opposta
RE.MIN.T. Impianti s.r.I., – sottoposta a fallimento in corso di causa,
della minor somma di euro 171.580,80 oltre accessori quale
corrispettivo di lavori eseguiti presso cantieri;
adìta dalla società CEIT, con sentenza depositata il 16/10/2014 la
corte d’appello dell’Aquila ne ha accolto parzialmente il gravame e,
t per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del tribunale,. ha
.

‘condannato la CEIT al pagamento della somma Ti euro 12.908,79
oltre ‘accessori;
con detta sentenza a corte d’appello ha, per quanto . rileva,
considerato legittimata a richiedere il pagamento la curatela della
RE.MIN.T. ed esigibile l’obbligazione, nonché non dedotta o riproposta
in appello alcuna istanza istruttoria in ordine all’eventuale pattuizione
di un criterio di quantificazione del corrispettivo in base al monte ore
di lavoro necessario, risultante da rapporti giornalieri confermati in

.

primo grado dai testimoni; onde risultava applicabile il corrispettivo a

t misura desumibile, oltre che dallo schema di documento contrattuale
in atti pur non sottoscritto dalla RE.MIN.T., anche dalla contabilità dei
lavori’ relativa al dicembre 2002, sottoscritta da entrambe le parti e
seguita da fattura quietanzata della RE.MIN.T., relativa ad acconto;
ciò in quanto la redazione dei rapporti circa le ore di lavoro poteva
spiegarsi per esigenze interne della RE.MIN.T.;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il fallimento \,
della RE.MIN.T. Impianti s.r.I., articolando tre motivi illustrati da

previa revoca di decreto ingiuntivo per diverso importo, condannato

memora, rispetto al quale la CEIT Impianti s.r.l. ha repkato con
controricorso, contenente ricorso incidentale su un motivo; •

Considerato che:

con i tre motivi del ricorso principale si deduce, da un lato,
censura ex n. 3) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. per
violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., dall’altro, censura ex n.
5) della medesima disposizione per “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, lamentandosi infine – in terzo luogo e in via subordinata violazione dell’art. 1657 cod. civ., deducendosi che, ove non

determinabile il corrispettivo di appalto, si fàcesse applicazione di tale

lnorma già invocata in appello;
le censure sono nel loro complesso inammissibili’,
qúanto alla censura ex n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., la stessa

p

inammissibile in quanto al presente

procedimento, nell’ambito del quale la sentenza impugnata è stata
depositata dopo V11/09/ .2012, si applica la riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. disposta dall’art. 5 .4 del d.l.
22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n: 134, per
cui il vizio ivi previsto non è quello di omessa o insufficiente

• motivazione articolato dalla ricorrente, ma quello di “omesso esame
:circa un fatto decisivo”, che presuppone la totale pretermissione
nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale
o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, lo “motivazione apparente”, il “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa
ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque
rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della

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motivazione, che neppure sopravvivono come ipotesi di nullità della
sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr.
Cass. Sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e
06/07/2015 n. 13928);
quanto, poi, alla censura per violazione dei criteri legali di
ermeneutica contrattuale, il motivo, nel lamentare genericamente

;violazioni dei criteri dettati dagli artt. 1362 e 1366 cod. civ., .non
*

*indica, ciò che è necessitato ai fini dell’ammissibilità, il punto della
sentenza ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato,
propugnando in sostanz semplicemente una diversa ricostruzione
della volontà dei contraenti, desumibile – in luogo che dai dati fattuali
valorizzati dal giudice * di merito (criterio di contabilizzazione
dell’acconto confermativo del documento contrattuale non firmato) dal rifiuto della ricorrente di firmare il contratto, dall’assunta
irrilevanza del criterio di calcolo dell’acconto e – infine – dalle
deposizioni dei testi confermative dei rapporti interni circa il numero

tdi ore lavorate; trattasi, quindi, sotto la veste di un ricorso ‘ per
violazione di norme, di una istanza di revisione degli accertamenti
fattuali operati in sede di merito, inesigibile in sede di legittimità;
quanto, infine, alla t terza censura del ricorso principale,
sostanzialmente traducentesi

nell’istanza di applicazione alla

fattispecie del criterio dell’art.

1657 cod. civ. ai fini della

quantificazione del corrispettivo, l’inammissibilità di desume dal
mancato seguito ai precedenti motivi, in base ai quali resta ferma la
determinazione giudiziale di applicabilità di un corrispettivo
• contrattualizzato tra le parti;
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in ordine infine al ricorso incidentale, articolato su un unico
motivo deducente ad un tempo violazione degli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ. e vizio di motivazione in ordihe alla statuizione sulle spese
adottata dalla corte d’appello, consistita nel compensarè solo
parzialmente le spese del secondo grado e nel lasciare “a carico della

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CEIT quelle di primo grado, esso è infondato, avendo la corte di
merito correttamente motivato in ordine all’essere la CEIT comunque
soccombente e graduato . la soccombenza stessa, tenuto conto della
parziale fondatezza dell’istanza avversaria, mediante compensazione
parziale delle spese di un grado;

rigettati, con compensazione di un mezzo delle spese del giudizio .di
• legittimità, stante la parziale soccombenza reciproca, a fronte però
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:della maggiore rilevanza economica delle ragioni del ricorso
principale, ciò che impone la regolazione secondo soccombenza della
residua metà;
ai sensi dell’art. 13 do. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 gi deve
atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente principale e di quella incidentale dell’ulteriore importo pari
al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del :co. 1-bis
dell’art. 13 cit.;

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P.Q.M.

La corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e compensa per
un mezzo le spese del -giudizio di legittimità; condanna la parte
ricorrente principale alla rifusione a favore della ricorrente incidentale
della residua metà delle spese, che liquida – nella misura già
dimidiata – in euro 3.400 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% e acceSsori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussi s tere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo .pari al

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ricorsi principale e incidentale devono in definitiva essere


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.
.•’contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1 .-bis
dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 28 giugnò 2017.


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Il presidente •

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