Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27620 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO di BONIFICA UFFICIO dei FIUMI E FOSSI (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo

studio dell’avvocato BALDASSARI CARLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORSI MICHELE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.O., N.E., N.L., C.

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 7/07/08, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Il consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e dei fossi ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana, pubblicata il 7.11.2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di L. N., C.C., E. e N.O. contro il diniego di rimborso di contributi consortili versati negli anni dal 1995 al 2004 compresi.

La sentenza ha motivato ritenendo che, in linea generale, i contributi si fondano sul presupposto del beneficio ritratto dal servizio erogato; presupposto la cui esistenza era stata contestata dal ricorrente e la cui dimostrazione si imponeva al consorzio.

Questi articola, contro la sentenza d’appello, quattro motivi di censura, l’ultimo a sua volta distinto in due profili.

I motivi sono conclusi da idonei quesiti.

Gli intimati non hanno svolto difese.

2. – Devesi preliminarmente rilevare che non risulta, dagli atti regolamentari, la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, siccome eseguita a mezzo del servizio postale.

3. – Subordinatamente alla detta prova, il ricorso appare manifestamente fondato con riguardo al primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri.

4. – Il motivo, denunziando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che non sia stata dalla commissione regionale dichiarata l’inammissibilità del ricorso in primo grado, in quanto proposto contro un provvedimento di diniego di rimborso di contributi il cui pagamento era stato richiesto con anteriori atti impositivi non impugnati, ed eseguito a seguito di iscrizione a ruolo.

Può osservarsi che tale fatto può considerarsi pacifico in causa, dal momento che la stessa sentenza ne da atto, sebbene ritenendolo non ostativo all’esercizio del gravame contro il rifiuto di rimborso siccome a suo dire legittimato dal disposto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.

Sennonchè codesto assunto è del tutto errato, dal momento che contrasta con quanto da questa Corte affermato a proposito delle condizioni legittimanti l’impugnazione del diniego (espresso o tacito) di rimborso di tributi: vale a dire che la valorizzazione del rifiuto, al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente, si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta; cosicchè, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l’impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo. Tanto comporta che qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale l’amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria (nella specie, le cartelle e gli avvisi di pagamento), ma presenti istanza di rimborso, dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva l’inammissibilità dell’istanza, perchè contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l’attività esattiva (cfr. in termini, quanto al silenzio-rifiuto, Cass. n. 672/2007).”;

– che il collegio, preso atto dell’avvenuta produzione, nei termini di legge, della copia del perfezionamento della notificazione del ricorso, condivide quanto osservato nella relazione in ordine alla manifesta fondatezza del primo motivo;

– che consequenziale è la cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può il collegio decidere nel merito (art. 384 cpv. c.p.c.) rigettando l’originaria impugnazione contro il silenzio-rifiuto;

– che le spese dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta avverso il silenzio-rifiuto; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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