Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27620 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 09/07/2021, dep. 11/10/2021), n.27620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20872/2020 r.g. proposto da:

O.H., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Valentina Graziani, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Mercato Saraceno (FC), Via dell’Orto n. 12.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in

data 20.3.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da O.H., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 2.08.2017 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto nell'(OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché timoroso della vendetta di una setta per la morte di un ragazzo di cui era stato ingiustamente accusato.

La Corte territoriale ha, poi, ricordato che l’appello proposto dal richiedente non riguardava né la richiesta dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, richieste sul cui diniego doveva considerarsi ormai maturato il giudicato interno; ha inoltre ritenuto che: a) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo state, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato e perché generica (e dunque inammissibile) doveva ritenersi la doglianza articolata in ordine al rischio di conflitti etnici; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di vulnerabilità, non rilevando a tal fine né l’allegata condizione di violenza generalizzata in Nigeria né il passaggio in Libia, come paese di transito.

2. La sentenza, pubblicata il 20.3.2020, è stata impugnata da O.H. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,8,10,13 e 27, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3, Cedu, art. 16 della direttiva Europea n. 2013/32, oltre che difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed omesso esame di fatti decisivi.

1.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile.

1.1.1 Va subito evidenziato che le doglianze articolate dal ricorrente in relazione al profilo della non credibilità del racconto sono completamente fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato il quale ha precisato che, in relazione al diniego della richiesta protezione internazionale, sub specie di rifugio e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b (uniche domande per il quale può avere rilievo la valutazione di non credibilità del racconto), non era stato proposto gravame, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni. Ne consegue che l’unico giudizio di non credibilità del racconto è quello già espresso dal Tribunale e non censurato dall’odierno ricorrente nei relativi motivi di gravame e che pertanto le doglianze proposte in questa sede, sul punto qui da ultimo in esame, risultano all’evidenza inammissibili.

1.1.1 Per quanto concerne le ulteriori censure espresse in riferimento al diniego dell’ulteriore forma di protezione sussidiaria (quella di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), denunciate con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, giova ricordare che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018). Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione di qualificate fonti informative internazionali, che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché vizio di omesso esame di fatti decisivi anche in relazione al profilo di integrazione socio lavorativa del ricorrente.

2.1 Anche il secondo motivo – con il quale si articolano distinti profili di censura – è formulato in modo inammissibile.

2.2 In primo luogo, vi è da dire che la doglianza si compone solo di generiche osservazioni sull’istituto protettivo di cui si invoca l’applicazione, senza che tuttavia le stesse si confrontino con le rationes decidendi poste a sostegno del provvedimento di rigetto qui contestato.

2.3 L’ulteriore questione del passaggio in Libia – agitata dal ricorrente a sostegno della sua domanda di protezione umanitaria – non è invece rilevante per come formulata.

Sul punto è utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima né prospettata né tanto meno dimostrata da parte del ricorrente.

2.4 L’ulteriore censura articolata in relazione al mancato esame della documentazione attestante la dedotta integrazione sociale del richiedente è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, stante la mancata indicazione di quale fosse la deduzione difensiva in appello nella quale era stato introdotto tale tema di indagine come motivo di gravame, sia perché declinata in fatto e volta a far ripetere a questa Corte di legittimità una rivalutazione di merito della decisione tramite rilettura degli atti istruttori.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

 

 

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