Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27620 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5240-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ARCIDIACONO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRANZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato

DIANORA DE NOBILI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1733/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, A.A., in qualità di notaio ha redatto un verbale di asta pubblica su incarico della Regione Calabria, la quale però ha omesso di corrispondere il compenso, inducendo il notaio ad agire in giudizio per vedersi riconoscere il dovuto.

A.A. ha proposto dunque una domanda di adempimento contrattuale, e con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., ha prospettato altresì un arricchimento ingiustificato dell’ente, chiedendone la condanna comunque a quel titolo (art. 2041 c.c.).

Il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda principale, per difetto di prova scritta del contratto di prestazione professionale, con conseguente nullità dell’accordo, mentre ha ritenuto tardiva la domanda di arricchimento ingiustificato in quanto formulata per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c..

Questa decisione è stata integralmente confermata in appello, con la medesima ratio decidendi.

Ricorre A. con due motivi. V’è costituzione della Regione Calabria con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La decisione impugnata prende atto che il Tribunale ha qualificato la domanda di arricchimento ingiustificato come domanda proposta per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., anzichè, come ritenuto dal ricorrente, come precisazione della domanda iniziale. Sul presupposto dunque che si è trattato di domanda nuova e non già di mera precisazione di una domanda già proposta, la Corte di Appello l’ha ritenuta tardiva e dunque inammissibile.

2. Il notaio ricorre con due motivi.

Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c. e art. 2041 c.c..

Ritiene errata la decisione della corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta per la prima volta con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., deve ritenersi inammissibile.

Sulla scorta della giurisprudenza più recente, il ricorrente ritiene errata questa ratio detidendi, in quanto se la domanda di arricchimento, pur fatta con la memoria ex art. 183 c.p.c., è tuttavia relativa alla stessa vicenda, e dunque non ad un fatto diverso da quello che ha dato origine alla domanda principale di adempimento, allora deve ritenersi ammissibile.

Il motivo è fondato.

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte: “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. (Cass. Sez. Un. 22404/ 2018).

Nella fattispecie, la domanda di arricchimento ingiustificato non ha introdotto un fatto diverso da quello su cui era basata la domanda di adempimento, nè era riferita ad una vicenda diversa, bensì aveva a fondamento la medesima situazione di quella, vale a dire il preteso compenso per l’attività professionale svolta, che nella domanda di arricchimento era la medesima (redazione verbale di asta pubblica) di quella che ha originato la principale domanda di adempimento.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice di appello, dopo aver ritenuto inammissibile la domanda, ha, in un certo senso però pronunciato anche nel merito, ritenendo che i presupposti dell’arricchimento ingiustificato, impoverimento dell’attore ed arricchimento altrui, non erano stati provati.

Il ricorrente ritiene che nella ipotesi in cui questa affermazione non fosse da ritenersi come obiter, e fosse un capo autonomo di sentenza, allora sarebbe del tutto privo di motivazione in quanto apodittica.

Il motivo è inammissibile.

Invero, dato l’accoglimento del primo, non v’è alcun interesse all’accoglimento del secondo.

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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