Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2762 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26626-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO

9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

CI.MI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANNIO 61,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GINO NICOLA PANDOLFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1374/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex 702 bis c.p.c. 4.10.2012, C.F. evocava in giudizio Ci.Mi. per sentire condannare il resistente al pagamento di 133.660 Euro, oltre alla restituzione di un assegno dato in garanzia di 50.000 Euro a fronte di una complessa pattuizione finanziaria.

Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 13.11.2013, rigettava la domanda proposta dall’Avv. C. e condannava lo stesso al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale ordinanza l’avv. C. proponeva impugnazione e la Corte d’appello di Milano, nella resistenza dell’appellato, in parziale riforma dell’ordinanza del giudice di prime cure e in parziale accoglimento del gravame con riferimento ai primi due motivi di appello, condannava il Ci. al pagamento in favore del C. della somma di Euro 35.000, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, nonchè a restituire l’assegno di Euro 50.000 (numero (OMISSIS) tratto su UniCredit banca),emesso dall’appellante in suo favore, rigettato il terzo motivo relativo alla restituzione della somma di Euro 98.000 ritenendo non sussistenti i presupposti.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano l’avv. C. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Dott. Ci. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 1353,1358,1359 c.c. nonchè error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento agli att. 132, 115, 116 e 112 c.p.c.. Il ricorrente assume che la sentenza impugnata sia erronea, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto non ancora esigibile la restituzione della somma di 98.000 Euro, per il mancato verificarsi del presupposto fattuale, con ciò violando le norme afferenti la condizione sospensiva ed il suo mancato verificarsi per fatto e colpa della parte che avrebbe dovuto collaborare per il suo verificarsi.

Inoltre il ricorrente sostiene che la Corte territoriale sia incorsa in error in procedendo con riferimento agli artt. 112,115,116 e 132 c.p.c. laddove ha motivato il rigetto del terzo motivo in maniera inadeguata e incongrua, non avendo valutato la condotta illecita tenuta dal Ci. e il conseguente avveramento del presupposto fattuale ex art. 1539 c.c.; nè ha tenuto in considerazione la sentenza n. 378 del 2016 del Tribunale di Monza emessa nell’ambito del giudizio promosso dai F. – Fa. nei confronti di Ci..

Il motivo è privo di pregio e con esso il ricorso.

Nel caso di specie il presupposto fattuale cui è subordinato il versamento della somma di 98.000 Euro era costituito dalla stipula del contratto definitivo relativamente all’immobile originariamente di proprietà di F.T.E. ed intorno al quale era stata predisposta l’intera complessa operazione finanziaria tra il Ci. ed un terzo, Fa.Gi., stipula non avvenuta ad avviso del ricorrente per la condotta illecita del Ci..

Per la giurisprudenza della Suprema Corte in merito all’avveramento della condizione ex art. 1359 è univoca nel ritenere che ” ai fini dell’operatività della fictio di avveramento di cui all’art. 1359 c.c., l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione non va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l’avveramento della condizione (Cass. 18 luglio 2014 n. 16501).

Ciò posto, spetta comunque alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l’altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l’avveramento della condizione, e si sia in tal modo reso inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza richiamati dalla giurisprudenza della Corte ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l’onere di provarne l’imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 8 marzo 2010 n. 5492; Cass. 18 novembre 2011 n. 24325).

Orbene dall’impugnata sentenza si desume che non essendosi verificato il presupposto fattuale per il versamento di tale somma, la stessa non è esigibile. Siffatta argomentazione dà ragione dell’orientamento giurisprudenziale non essendo stato provato che l’occupazione dell’immobile da parte del Ci. sia stata la causa della mancata conclusione del contratto definitivo con il Fa.. In tal senso non essendo state articolate prove e non potendo essere attribuita alcuna rilevanza al giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Monza tra il Ci. e il Fa. con la dichiarazione di simulazione del contratto preliminare stipulato tra gli stessi, che non comprova alcuna colpevolezza in capo al resistente. Ed anzi dall’intera sommaria vicenda descritta dal C. emerge che lui stesso è stato parte del complessivo accordo, in parte definito con l’accordo simulatorio. Del resto non sussiste alcun nesso di causalità tra l’eventuale occupazione abusiva dell’immobile e l’accertamento della simulazione.

Con ciò rimane superata anche la questione del secondo profilo della censura in merito all’error in procendendo della Corte territoriale relativamente agli artt. 132,114,115 e 116 c.p.c.

In conclusione va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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