Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2762 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2762 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 27993-2015 proposto da:
SPORTELLO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 20, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ASSUNTA LAVIENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO DI TOMMASO;
– ricorrente contro
COMUNE DI RIONERO IN VUUTURE;
– intimato avverso la sentenza n. 310/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il
22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

3

Data pubblicazione: 05/02/2018

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 310/3/2015, depositata il 22 aprile 2015, la CTR della
Basilicata rigettò l’appello proposto dal sig. Gerardo Sportiello, quale
titolare dell’omonima ditta, nei confronti del Comune di Rionero in
Vulture, avverso la sentenza della CTP di Potenza, che aveva rigettato
il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad
imposta sulla pubblicità per gli anni 2010 e 2011.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato Comune non ha svolto difese.
Preliminarmente all’esame dei motivi, deve rilevarsi che il ricorrente,
invitato nella proposta del relatore depositata in atti a dar prova del
perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione all’Ente
locale, ha depositato attestazione del Comune di Rionero in Vulture in
data 13 novembre 2017 comprovante che il difensore del contribuente
ha depositato in data 24 novembre 2015 il ricorso direttamente al
Comune, presso il quale è stato assunto al n. 17445 di protocollo
generale.
Detta attestazione non è idonea a comprovare la regolarità
dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti relativamente
all’introduzione del giudizio di legittimità.
Invero questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di
contenzioso tributario, l’art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992,
Ric. 2015 n. 27993 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente

nella parte in cui consente la notifica “mediante consegna dell’atto
all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, non si
applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni
tributarie, che resta assoggettato, in base all’art. 62 del citato d. lgs. n.
546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il

un’ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito
dell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in
base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività» (cfr.
Cass. sez. 5, 28 ottobre 2016, n. 21866, nonché, in generale, in punto
d’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, tale da
determinarne l’inammissibilità, Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n.
14916; Cass. sez. unite 14 gennaio 2008, n. 627).
Ti ricorso, alla stregua del principio di diritto dinanzi trascritto,
applicabile nella fattispecie in esame, deve essere pertanto dichiarato
inammissibile, ciò precludendo l’esame dei motivi di ricorso.
Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non
avendo il Comune intimato svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.

ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo

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