Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2762 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 14/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10618/2015 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2,

presso l’avvocato MARCO BISOZZIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GUIDO D’AMELIO, PRIMO BELARDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 2, presso l’avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GUIDO D’AMELIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANDREA FORMICONI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’1 dicembre 2010 il sig. M.L. adiva il Tribunale di Siena per ottenere l’accertamento del suo status di figlio naturale, nato da una relazione sentimentale della propria madre con il sig. S.L., che aveva rifiutato il riconoscimento, nonostante l’esito inequivocabile dell’esame del DNA, eseguito di comune accordo.

Costituitosi ritualmente, il S. chiedeva il rigetto della domanda, previa consulenza tecnica, stante l’inadeguatezza dell’esame eseguito in sede extragiudiziale.

Con sentenza 11 dicembre 2012 il Tribunale di Siena dichiarava la paternità naturale del S., con compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 17 febbraio 2015, rigettava il successivo gravame e in accoglimento dell’appello incidentale condannava il S. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Motivava:

– che dall’esame del DNA, svolto di comune accordo presso l’Istituto di medicina legale di Firenze, con la partecipazione dei rispettivi consulenti di parte, era risultata una percentuale di probabilità di paternità biologica prossima alla certezza assoluta (oltre il 99,9%);

– che le risultanze di tale accertamento tecnico apparivano vieppiù univoche alla luce delle ammissioni del S. sul rapporto di frequentazione intrattenuto con la madre del M. all’epoca del concepimento ed inoltre, del suo comportamento stragiudiziale. culminato con un atto transattivo, eseguito con il versamento in favore del M. della somma di Euro 60.000,00, a tacitazione di ogni possibile pretesa economica.

Avverso la sentenza, non notificata, il sig. S. proponeva ricorso per cassazione, in unico motivo, notificato il 15 aprile 2015, con cui deduceva la violazione di legge, per mancata rinnovazione dell’esame del DNA, mediante la consulenza tecnica d’ufficio richiesta.

Resisteva il M., con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, di contenuto contrario alla giurisprudenza consolidata sull’attendibilità assoluta dell’esame del DNA.

All’udienza del 14 ottobre 2016, il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., è infondata, dal momento che, nel caso in esame, non è in discussione la giurisprudenza consolidata circa il valore probatorio, prossimo alla certezza, dell’esame del DNA; quanto, piuttosto, la sua ritualità, in considerazione della sede extragiudiziale in cui è stato eseguito.

Ciò premesso, il ricorso è infondato.

Il ricorrente non adduce argomenti logico-scientifici per infirmare la conclusività del responso medico, ottenuto all’esito di un esame eseguito di comune accordo presso un centro sanitario altamente qualificato, quale l’Istituto di medicina legale di Firenze.

A tali risultanze, di per sè sole decisive, si aggiunga il concorrente rilievo assegnato, in motivazione, al rapporto di frequentazione tra il S. e la M. all’epoca del concepimento, oltre che alla stessa condotta del primo nei confronti del preteso figlio, M.L., tradottasi in cospicui contributi in denaro: circostanze di fatto, non contestate dal S..

Nel complesso, una coerente ricostruzione motiva, immune dalla violazione di legge dedotta.

Del tutto generica e, come tale, inammissibile appare, poi, l’ulteriore doglianza – neppure trasfusa in motivo autonomo – sul regolamento delle spese di lite, che appare invece rispettoso del principio di soccombenza (art. 92 c.p.c.).

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. Andrea Formiconi, antistatario;

– Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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